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DECRETO-LEGGE 14 aprile 1994, n. 234

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/4/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1994)
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Testo in vigore dal: 18-4-1994
al: 17-6-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'attuazione del piano di ristrutturazione del  comparto  siderurgico
europeo; 
  Vista  la  decisione  n.  3855/91/CECA  della   Commissione   della
Comunita' europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a  favore
della siderurgia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per favorire l'attuazione  del  piano  di  ristrutturazione  del
comparto  siderurgico  europeo  e  con  riferimento  alle  linee   di
programmazione  del  settore  elaborate   in   sede   nazionale,   e'
autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio  1994-1997,
in ragione di lire 175 miliardi annui. 
  2.  Le  finalita'  di  cui  al  comma  1  devono  essere  raggiunte
attraverso la distruzione degli impianti produttivi, la riconversione
in settori produttivi diversi da  quello  CECA  e  la  formazione  di
accordi di collaborazione produttiva da realizzare  con  le  seguenti
forme di incentivazione: 
    a) contributo  a  favore  di  imprese  siderurgiche  che  cessano
definitivamente le attivita' di produzione,  in  conformita'  con  le
norme comunitarie per gli aiuti a favore della  siderurgia  e  con  i
limiti previsti nell'articolo 4,  paragrafo  2,  della  decisione  n.
3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991; 
    b)  contributo  aggiuntivo  da  destinare  ad   investimenti   da
realizzare in settori produttivi  diversi  da  quelli  CECA,  per  il
recupero, anche parziale,  delle  forze  lavorative  impiegate  negli
impianti distrutti. Per le  zone  nelle  quali  sono  applicabili  le
provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria  sugli  aiuti
regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie  imprese  i
massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa; 
    c)  costituzione,  presso  Mediocredito  centrale,  di  un  fondo
finalizzato alla erogazione  di  prestiti  a  tasso  di  mercato  per
investimenti connessi alla realizzazione  di  intese  sinergiche  tra
imprese che non comportino  incrementi  di  capacita'  produttiva  di
acciaio e rispettino le regole comunitarie di concorrenza, nonche' al
sostegno degli interventi delle  stesse  al  fine  di  assicurare  la
salvaguardia ambientale e la ricerca e sviluppo, nel  rispetto  della
normativa CECA vigente. 
  3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al  comma  2
devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale  della  produzione  industriale
entro il 31 maggio 1994. La distruzione degli impianti deve  avvenire
entro il 31 dicembre 1994 e il pagamento dei contributi e' effettuato
entro il 31 dicembre 1996. 
  4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere  svolta  anche
da istituti  di  credito,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'accertamento e la verifica della realizzazione dei  programmi  sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente: 
    a) lire 410 miliardi per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettera a); 
    b) lire 140 miliardi per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettera b); 
    c) lire 150 miliardi per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettera c). 
  6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il  triennio
1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire
175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 7549 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno,
e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni  1995  e  1996,
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento  relativo  al   Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1994. 
  7. Per le finalita' di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono
altresi' parzialmente utilizzabili, nel limite di lire  50  miliardi,
le disponibilita' provenienti, in attuazione  dell'articolo  8  della
legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilita' speciale  n.  1397
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo
per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale  degli  impianti
siderurgici). 
 8. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c), sono  utilizzate,
per lire 40 miliardi, le disponiblita' esistenti sul  conto  corrente
infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale  n.  760/22014  e
intestato al Mediocredito  centrale  ai  sensi  del  decreto-legge  6
febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
aprile 1986, n. 88. 
  9. Le disponibilita'  di  cui  ai  commi  7  e  8  saranno  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato  di
previsione   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato. 
  10. Gli oneri derivanti dal presente decreto  gravano  su  apposita
sezione del fondo di cui all'articolo  14  della  legge  17  febbraio
1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5,
7 e 8. 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.