stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1993, n. 595

Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/03/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-3-1994
al: 18-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'   europee   (Legge   comunitaria  per  il  1991),  e
particolarmente l'art. 62, comma 2;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992,
n.  480,  concernente le norme delegate relative alla revisione della
legislazione nazionale in materia di registrazione di marchi, emanato
in  applicazione della delega di cui al citato art. 62 della legge n.
142/1992;
  Ritenuta la necessita', in conseguenza della sopracitata revisione,
di modificare il testo delle disposizioni regolamentari in materia di
brevetti  per  marchi  d'impresa  adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 febbraio 1993;
  Ritenuto,  relativamente  all'art.  7  del presente regolamento, di
accogliere  parzialmente la modifica richiesta dal Consiglio di Stato
di  prevedere  che  la domanda di rinnovazione del marchio di impresa
sia  depositata  entro  "gli  ultimi dodici mesi precedenti quello di
scadenza"   poiche'   tale   formulazione   avrebbe   comportato   un
prolungamento  del termine in modo non conforme al disposto dell'art.
80 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 1993;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;

                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Nel  comma  1  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  8  maggio 1948, n. 795, le parole "La domanda di brevetto
per   marchio"   sono   sostituite   dalle   parole  "La  domanda  di
registrazione del marchio".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  L'art.  38  del  decreto  qui  pubblicato  ha variato
          l'intestazione del D.P.R.  n.  795/1948  in:  "Testo  delle
          disposizioni    regolamentari    in   materia   di   marchi
          registrati"; l'originaria rubrica dei titoli I e II  ("Atti
          per   la  concessione  dei  brevetti"  e  "Concessione  dei
          brevetti")  sono  state  variate  dal  medesimo  art.   38,
          rispettivamente   in:   "Atti   per   la  registrazione"  e
          "Registrazione";  l'originaria  rubrica  del  capo  II  del
          titolo  II  ("Registro  dei  brevetti e brevetti") e' stata
          sostituita, ugualmente dallo stesso art. 38, con: "Raccolta
          degli attestati e attestati di registrazione".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - La  legge  n.  400/1988,  disciplina  l'attivita'  dei
          Governo  e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.  L'art.  17  di  detta  legge,  come   modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, cosi'
          recita:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  Previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Il  testo dell'intero art. 62 della legge n. 142/1992
          e' il seguente:
             "Art. 62 (Marchi di impresa:  criteri  di  lega).  -  1.
          L'attuazione  della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve
          riguardare  tutte  le   prescrizioni   obbligatorie   della
          direttiva  stessa,  quelle  facoltative appresso indicate e
          deve comunque avvenire nel riuspetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi:
               a) definire le facolta' costituenti il diritto all'uso
          esclusivo  del  marchio,  distinguendo  fra  la  tutela del
          marchio ordinario e la  tutela  del  marchio  che  gode  di
          rinomanza,  e  precisando  cio'  che puo' essere vietato ai
          terzi e cio' che, invece, al titolare del  marchio  non  e'
          consentito vietare ai terzi;
               b)  disciplinare  la  registrazione e l'uso dei marchi
          collettivi e dei segni che nel  commercio  possono  servire

          per  designare  la  provenienza  geografica  dei prodotti o
          servizi;
               c)  fissare  in  dieci  anni  la  durata  del  diritto
          derivante    dalla    registrazione   e   disciplinare   la
          rinnovazione  per  uguale  durata,  precisando  come  debba
          avvenire  nel  caso  in  cui si sia verificata una cessione
          parziale del marchio;
               d) vietare l'uso ingannevole del marchio e  l'uso  del
          marchio   lesivo   di  un  altrui  diritto  d'autore  o  di
          proprieta' industriale; vietare l'adozione come altro segno
          distintivo del marchio altrui;
               e) disciplinare il  trasferimento  e  la  licenza  del
          marchio  abolendo  il vincolo con l'azienda, precisando che
          il trasferimento puo' avvenire per la totalita' o  per  una
          parte  dei  prodotti  o servizi, che la licenza puo' essere
          non esclusiva purche' tale da garantire  l'uniformita'  dei
          prodotti  o  servizi  contraddistinti, e precisando in ogni
          caso  che  dal  trasferimento  e  dalla  licenza  non  deve
          derivare inganno per il pubblico;
               f) definire i segni suscettibili di registrazione come
          marchio e farne un elenco esemplificativo;
               g)  definire  le  ipotesi  di nullita' del marchio per
          difetto  di  novita',  distinguendo  il  marchio  anteriore
          ordinario  da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando
          l'approvazione come marchio di un diverso segno  distintivo
          altrui quando possa determinare un rischio di confusione;
               h)    risolvere   il   conflitto   fra   registrazioni
          incompatibili, precisando che marchi  anteriori  scaduti  o
          decaduti non tolgono la novita';
               i)  definire  le  ipotesi  di nullita' del marchio per
          illiceita', difetto di capacita' distintiva, ingannevolezza
          del segno, funzionalita' della forma, inappropriabilita' di
          stemmi, simboli ed emblemi  considerati  nelle  convenzioni
          internazionali   o   che   rivestono   interesse  pubblico;
          precisare che il segno che abbia acquisito  un  significato
          secondario  e'  registrabile come marchio e non puo' essere
          dichiarato nullo;
               l) disciplinare la registrazione e l'uso come  marchio
          dei   nomi   di  persona  e  dei  segni  aventi  notorieta'
          artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;
               m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la
          registrazione     prevedendo     la     possibilita'     di
          un'utilizzazione  indiretta  del  marchio  e  l'invalidita'
          della registrazione fatta in malafede;
               n)  disciplinare  la   decadenza   del   marchio   per
          volgarizzazione,   per   sopravvenuta  ingannevolezza,  per
          mancato uso  per  cinque  anni  e  per  inosservanza  delle
          disposizioni  destinate  a  regolarne  l'uso  nel  caso del
          marchio collettivo;
               o) prevedere che la nullita' e  la  decadenza  possono
          essere parziali;
               p)   disciplinare   la   convalidazione   del  marchio
          precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e
          precisando  altresi'   che   la   convalidazione   comporta
          coesistenza dei due marchi in conflitto;
               q)  introdurre il principio di esaurimento del diritto
          di marchio;
               r) disporre  la  pubblicita'  delle  domande  e  delle
          registrazioni;
               s)   disciplinare   la   rappresentanza   a  mezzo  di
          mandatario abilitato nelle procedure di fronte  all'Ufficio
          centrale brevetti.
             2.  Ai  fini  dell'attuazione  della direttiva di cui al
          comma 1, saranno apportate  le  necessarie  modifiche  alle
          norme  del codice civile, alle disposizioni di cui al regio
          decreto  21  giugno  1942,  n.    929,  alle   disposizioni
          approvate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
          maggio 1948, n. 795, nonche'  ad  ogni  altra  disposizione
          incompatibile.
             3.  Le  disposizioni  transitorie  dovranno tener conto,
          oltreche' dei criteri fissati nella  direttiva,  di  quelli
          derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21
          giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili".
             -  La  direttiva CEE n. 89/104, sul ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi
          d'impresa,  e'  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n.  L 40 dell'11  febbraio  1989  e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del D.P.R. n.
          795/1948, come modificato decreto qui pubblicato:
             "Art. 1. -  La  domanda  di  registrazione  del  marchio
          d'impresa  puo'  essere fatta, a norma del regio decreto 21
          giugno  1942,  n.  922,  tanto  da  cittadini  ae   sudditi
          italiani,  quanto  da stranieri, siano individui, societa',
          associazioni od enti morali, od  anche  da  piu'  individui
          collettivamente che intendano usare lo stesso marchio.

             La  domanda  fatta da una societa', da un'associazione o
          da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede
          della societa' o dell'ente".