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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1993, n. 595

Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/03/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  13-3-1994 al: 18-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991), e particolarmente l'art. 62, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, n. 480, concernente le norme delegate relative alla revisione della legislazione nazionale in materia di registrazione di marchi, emanato in applicazione della delega di cui al citato art. 62 della legge n. 142/1992;
Ritenuta la necessità, in conseguenza della sopracitata revisione, di modificare il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;
Ritenuto, relativamente all'art. 7 del presente regolamento, di accogliere parzialmente la modifica richiesta dal Consiglio di Stato di prevedere che la domanda di rinnovazione del marchio di impresa sia depositata entro "gli ultimi dodici mesi precedenti quello di scadenza" poiché tale formulazione avrebbe comportato un prolungamento del termine in modo non conforme al disposto dell'art. 80 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "La domanda di brevetto per marchio" sono sostituite dalle parole "La domanda di registrazione del marchio".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 38 del decreto qui pubblicato ha variato l'intestazione del D.P.R. n. 795/1948 in: "Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati"; l'originaria rubrica dei titoli I e II ("Atti per la concessione dei brevetti" e "Concessione dei brevetti") sono state variate dal medesimo art. 38, rispettivamente in: "Atti per la registrazione" e "Registrazione"; l'originaria rubrica del capo II del titolo II ("Registro dei brevetti e brevetti") è stata sostituita, ugualmente dallo stesso art. 38, con: "Raccolta degli attestati e attestati di registrazione".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 400/1988, disciplina l'attività dei Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 di detta legge, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'intero art. 62 della legge n. 142/1992 è il seguente:
"Art. 62 (Marchi di impresa: criteri di lega). - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel riuspetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi;
b) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire
per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;
c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;
d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;
e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva purché tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;
f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;
g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'approvazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;
h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;
i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo;
l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;
m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidità della registrazione fatta in malafede;
n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo;
o) prevedere che la nullità e la decadenza possono essere parziali;
p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;
q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;
r) disporre la pubblicità delle domande e delle registrazioni;
s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.
2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonché ad ogni altra disposizione incompatibile.
3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltrechè dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili".
- La direttiva CEE n. 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 40 dell'11 febbraio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato decreto qui pubblicato:
"Art. 1. - La domanda di registrazione del marchio d'impresa può essere fatta, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 922, tanto da cittadini ae sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente che intendano usare lo stesso marchio.

La domanda fatta da una società, da un'associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente".