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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 febbraio 1993, n. 251

Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decretolegge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Entrata in vigore del decreto: 08/08/1993

note: Entrta in vigore del decreto: 8-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/2002)
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Testo in vigore dal: 8-8-1993
al: 13-11-2002
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre  1991,  n.  419,  convertito  in
legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione  del  Fondo  di
sostegno per le vittime di richieste estorsive; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma  3,  del  predetto  decreto-
legge n. 419/1991, con il quale e' stabilito  che,  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  emanate   le   norme
regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma
1, lettera a), dello stesso articolo in  materia  di  contributo  per
l'alimentazione   del   predetto   Fondo,   determinato   sui   premi
assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, nei rami  incendio,
responsabilita' civile  diversi,  auto  e  rischi  diversi  e  furto,
relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge; 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni
tributarie  in  materie  di  assicurazioni  private  e  di  contratti
vitalizi, e le successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota
n. 910112 del 18 gennaio 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                     Applicazione del contributo 
 
  1. Le aliquote delle imposte sulle assicurazioni di cui alla  legge
29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni,
applicabili  sui  premi  delle  assicurazioni  dei  rami  "incendio",
"responsabilita' civile diversi", "auto rischi  diversi"  e  "furto",
sono aumentate di un punto. 
  2. Le aliquote, nella misura indicata al comma 1, si applicano  sui
premi pagati per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a
decorrere dal 2 gennaio 1992. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il  comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 419/1991, prevede
          che:  "Con  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, le  norme  regolamentari  necessarie  per
          l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a)".
             Il   comma   1,   lettera   a),   del  medesimo  art.  3
          (soprarichiamato) stabilisce che il Fondo di  sostegno  per
          le  vittime  di  richieste  estorsive  sia alimentato da un
          contributo sui premi assicurativi, raccolti nel  territorio
          dello  Stato  nei  rami  incendio,  responsabilita'  civile
          diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
          stipulati a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto.
          Nota alle premesse:
             -  Per  il  testo dell'art. 6, commi 1, lettera a), e 3,
          del D.L. n.  419/1991 si veda in nota al titolo.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.