stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 agosto 1992, n. 396

Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/10/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1999)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-10-1992
al: 19-7-1994
aggiornamenti all'articolo
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           DI CONCERTO CON 
I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE,  DELL'INTERNO  E  DI  GRAZIA  E
                              GIUSTIZIA 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n.  302,  recante  norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre  1991,  n.  419,  convertito  in
legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione  del  Fondo  di
sostegno per le vittime di richieste estorsive; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma  4,  del  predetto  decreto-
legge n. 419/1991, con il quale e'  stabilito  che  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e  di
grazia e giustizia, sono disciplinate le modalita'  per  la  gestione
del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione  delle
relative elargizioni; 
  Considerato che il medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga
a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per l'emanazione del presente decreto  non  e'  richiesto  il
previo parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota n. 913494 del 12 agosto 1992; 
                             A D O T T A 
il seguente regolamento concernente la disciplina delle modalita' per
la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime  dell'estorsione
e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni: 
                               Art. 1. 
                      Composizione del comitato 
 
  1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge  31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge  18
febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata "legge",  e'  presieduto
dal presidente o, in sua vece, dal direttore  generale  dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni. 
  2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1: 
    a) cinque  rappresentanti  designati  da  ciascuno  dei  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del  tesoro,  delle
finanze, dell'interno e di grazia  e  giustizia,  con  qualifica  non
inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di  magistrati,
a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato; 
    b)  tre  membri  nominati  annualmente  dal  Consiglio  nazionale
dell'economia  e  del  lavoro,  su  designazione  delle  associazioni
nazionali  di  categoria  in  esso  rappresentate,   assicurando   il
principio della rotazione. Di tale nomina si da' atto con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b) del comma 2 che
durano in carica un anno,  i  componenti  il  comitato  nominati  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, durano in  carica  un  triennio  e  possono  essere
riconfermati per una sola volta. 
  4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento  dei
propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso
il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo. 
  5.  L'ufficio  di   segreteria   tecnica   e'   composto   da   tre
rappresentanti,    designati,    rispettivamente,    dai     Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria  tecnica  sono
nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri  del  comitato  e
partecipano alle riunioni del comitato medesimo.