stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991, n. 153

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/5/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-5-1991
al: 28-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, nonche' il relativo regolamento, approvato  con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la necessita' di  ridisciplinare,  con  regolamento  da
emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi  da  eseguirsi  in
economia da parte del Ministero del commercio con l'estero; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 19 novembre 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto
con il Ministro del tesoro; 
                 E M A N A: il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
     Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia 
  1. Le spese per i lavori, le somministrazioni e i servizi  che,  ai
sensi dell'art. 8 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
possono effettuarsi in economia da parte del Ministero del  commercio
con  l'estero,  salva  la   competenza   spettante   per   legge   al
Provveditorato generale dello  Stato  o  all'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato, sono le seguenti: 
    a)  acquisto   di   giornali,   riviste,   libri,   cataloghi   e
pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a periodici e  ad  agenzie
di informazione o di servizi di trascrizione  di  notizie  diffuse  a
mezzo radio e televisione; lavori di rilegatura; 
    b) lavori di traduzione e di  interpretariato  da  liquidarsi  su
presentazione di  fattura  o  parcella  da  parte  di  traduttori  ed
interpreti estranei all'amministrazione  o  da  parte  di  imprese  e
societa'  commerciali,   sempreche'   l'amministrazione   non   possa
provvedervi direttamente con il proprio personale; 
    c)  studi,  raccolte,   elaborazioni   statistiche   ed   analisi
concernenti materie di carattere tecnico, amministrativo, commerciale
e finanziario occorrenti al personale in servizio e agli enti e  alle
associazioni di  categoria  operanti  nel  campo  del  commercio  con
l'estero, come materiale di informazione o strumento di lavoro; 
    d) stampa di volumi, di pubblicazioni tecniche ed  amministrative
e altri tipi di riproduzione; 
    e) organizzazione e funzionamento  in  Italia  e  all'estero  dei
servizi di informazione, promozione e penetrazione commerciale (fitto
di locali, arredamento, spese di ufficio e di  rappresentanza,  spese
per prestazioni occasionali, attrezzature, pubblicazioni, notiziari e
bollettini, propaganda commerciale, esposizione di prodotti  italiani
ed altre spese analoghe); affitto locali  di  rappresentanza  o  sedi
accessorie; 
    f) organizzazione  degli  incontri  internazionali  bilaterali  e
multilaterali e ricevimento di rappresentanti  di  Stati  esteri,  di
delegazioni, esponenti e personalita' estere  e  italiane,  operatori
economici stranieri; relative spese di ospitalita' (spese di  viaggio
ed alberghiere, addobbi, rinfreschi, colazioni  di  lavoro  ed  altre
spese accessorie o similari; stampa di inviti,  fotografie,  noleggio
automezzi e spese analoghe, doni e omaggi floreali  secondo  gli  usi
internazionali); spese di rappresentanza e casuali, con  l'osservanza
di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, come modificato dall'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 1973, n. 537; 
    g) organizzazione di mostre,  conferenze,  convegni  e  riunioni;
visite  a  complessi  industriali,  a   centri   commerciali   e   ad
organizzazioni concernenti il commercio con l'estero; 
    h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti similari
per riconoscimenti e premiazione; acquisto di  corone  di  fiori  per
cerimonie ufficiali; 
    i)  funzionamento  di  commissioni,  comitati  e  consigli,   con
l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennita'  a
favore dei rispettivi componenti; relative spese per  affitto  locali
ed  oneri  accessori,  attrezzature,   arredamento,   apparecchiature
audiovisive,  noleggio  mezzi  di  trasporto   ed   altro   materiale
eventualmente occorrente; spese di trasporto, facchinaggio e custodia
di materiali per  eventuali  riunioni  anche  fuori  della  sede  del
Ministero; 
    l)  trasporti,  noli,  spedizioni,   imballaggio,   sdoganamento,
magazzinaggio, facchinaggio; 
    m) spese postali o per agenzie  di  recapito  e  corrieri;  spese
telefoniche e telegrafiche in Italia ed all'estero;  telex,  telefax,
trasmissione elettronica dati e similari; spese  per  utenze  servizi
pubblici (energia elettrica, acqua, gas) e  per  somministrazione  di
combustibili per impianti di riscaldamento e di climatizzazione;  per
la pulizia e disinfestazione  dei  locali  in  uso  agli  uffici  del
Ministero; per canoni di abbonamento, tasse comunali  di  occupazione
del  suolo  pubblico  ed   altri   tributi   gravanti   sull'immobile
ministeriale; 
    n)  accertamenti  sanitari  da  effettuare  nei   confronti   del
personale in servizio ai fini del controllo relativo ad  assenze  dal
servizio e del riconoscimento di infermita' come dipendenti da  causa
di servizio o ai fini della dispensa dal servizio; 
    o)  riparazione,  manutenzione  e  custodia  di   autoveicoli   e
motoveicoli,  acquisto  di  pezzi  di  ricambio  ed   accessori   con
l'osservanza  delle  norme  del  servizio  automobilistico   per   le
amministrazioni dello Stato, approvate con  regio  decreto  3  aprile
1926, n. 746, nonche' delle norme contenute nel regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971,  n.  687;
tasse  di  immatricolazione,  circolazione  e  similari,   premi   di
assicurazione, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti  e
di altro materiale di consumo; noleggio automezzi e  altri  mezzi  di
trasporto; 
    p) lavori ordinari di riparazione, adattamento e manutenzione dei
locali demaniali e relativi infissi, manufatti ed impianti,  compresi
quelli di prevenzione incendi ed infortuni; 
    q) lavori ordinari di riparazione, adattamento e manutenzione  di
locali e relativi infissi, manufatti ed impianti, compresi quelli  di
prevenzione incendi ed infortuni, presi in locazione, nei casi in cui
per   legge   o   per   contratto   tali   spese   siano   a   carico
dell'amministrazione; 
    r) manutenzione di giardini; acquisto di  materiali,  utensili  e
mezzi  per  l'esecuzione  dei  lavori  in  amministrazione   diretta;
acquisto, installazione,  manutenzione,  riparazione  e  gestione  di
impianti  di  climatizzazione,  elettronici,  elettrici,  telefonici,
idraulici, sanitari, radio e televisivi; 
    s) acquisto,  installazione,  affitto,  leasing,  manutenzione  e
gestione di  impianti  ed  apparecchiature  di  collegamento  con  il
Parlamento e con  altri  Ministeri  ed  enti,  radio,  telescriventi,
fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature  per
la ricezione di trasmissioni radio-televisive, apparecchiature per la
trasmissione elettronica di dati e facsimili, macchine da scrivere  e
da  stampa  e  mobili  di  sicurezza,   apparecchiature   elettriche,
informatiche,  telematiche  ed  elettroniche  per  l'archiviazione  e
l'elaborazione elettronica  di  dati,  software,  apparecchiature  di
microfilmatura   ed   altre   macchine   d'ufficio;    archiviazione,
elaborazione e conversione informatica dei dati ed attivita' connesse
da parte di ditte e tecnici specializzati; acquisto di parti e  pezzi
di  ricambio,  materiale  ausiliario  e  di  consumo  relativi   alle
apparecchiature e agli impianti sopra citati; 
    t) acquisto di materiale di cancelleria, stampati, valori bollati
ed altro materiale di facile consumo; 
    u) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili,  ivi  compresi
quelli di sicurezza, di arredi, di strumenti scientifici, di libri  e
di altro materiale  per  biblioteca,  di  materiali  ed  attrezzature
occorrenti per le attivita' degli uffici; 
    v) corsi  di  formazione,  aggiornamento  e  linguistici  per  il
personale; relative spese per affitto locali ed oneri accessori,  per
attrezzature,  arredamento,  noleggio  mezzi  di  trasporto  e  altro
materiale eventualmente occorrente;  spese  per  lo  svolgimento  dei
concorsi indetti dal Ministero; 
    z) spese minute di ordine corrente,  non  previste  nel  presente
comma, fino all'importo di L. 5.000.000. 
  2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di beni o servizi
di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dalla lettera  z),
e' fissato nella misura massima di L. 30.000.000. Nel caso  di  spese
relative alle lettere e), f) 
 e g) detto limite e' elevato a L. 100.000.000. 
  3. E' vietato  suddividere  artificiosamente  qualsiasi  fornitura,
lavoro o servizio che possa considerarsi di  carattere  unitario,  in
piu' forniture, lavori o servizi. 
  4. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e  servizi  di
cui al presente articolo viene disposta, dai funzionari preposti agli
uffici nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8
e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,  n.
748, come modificati con legge 25 maggio 1978, n. 233. 
  5.  I  lavori   di   manutenzione   e   le   forniture   necessarie
all'amministrazione  potranno  essere   disposti   direttamente   dal
consegnatario-cassiere fino al limite di L. 1.000.000.  Al  pagamento
della relativa spesa si provvede ai sensi dell'art. 7, ultimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. 
          AVVERTENZE:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - L'art. 8 del R.D.  n.  2440/1923  (Nuove  disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art. 8. - I servizi che  per  la  loro  natura  debbono
          farsi  in  economia  sono  determinati  e retti da speciali
          regolamenti approvati  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in  economia,  in  base  ad autorizzazione data con decreto
          motivato  del   Ministro,   servizi   non   preveduti   dai
          regolamenti.  Sara'  in  tal  caso  sentito il Consiglio di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato   e'   stato   elevato,   da   ultimo,    di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda
          nelle note alle premesse.
             - L'art. 141 del regolamento per  l'amministrazione  del
          patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
          approvato con R.D. n.  827/1924, come sostituito  dall'art.
          1 del D.P.R. n. 537/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  141.  -  Negli  stati  di  previsione della spesa
          possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con  le
          denominazioni 'spese di rappresentanza' e 'spese casuali'.
             Al  capitolo  'spese  di  rappresentanza'  sono imputate
          soltanto le spese relative ad  esigenze  di  rappresentanza
          dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
             Il   capitolo  per  'spese  casuali'  e'  esclusivamente
          destinato alle spese di natura del tutto  accidentale,  che
          non  possano  nemmeno  per  analogia  essere comprese negli
          altri capitoli, e per le quali non sia  ritenuta  opportuna
          l'istituzione di capitoli speciali.
             E'  vietato  disporre  di  qualsiasi  somma sul capitolo
          delle spese causali per provvedere ad oblazioni,  concorsi,
          premi  e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai
          servizi dell'amministrazione.  E' vietato inoltre  disporre
          di  qualsiasi  somma sul capitolo 'spese di rappresentanza'
          per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla
          carica rivestita".
             -  Il  R.D.  n.  764/1926  approva  il  regolamento  sul
          servizio   automobilistico  per  le  amministrazioni  dello
          Stato.
             - Il D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento  per  gli
          automezzi  in  uso  alle rappresentanze diplomatiche e agli
          uffici consolari di prima categoria.
             - Il testo degli  articoli  7,  8  e  9  del  D.P.R.  n.
          748/1972  (Disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
          amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo),  adeguati,  relativamente  ai limiti di somma in
          essi indicati, per effetto della legge 25 maggio  1978,  n.
          233, e' il seguente:
             "Art.   7   (Attribuzioni   particolari   dei  dirigenti
          generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi
          dal terzo comma del  presente  articolo  e  dagli  articoli
          successivi,  ai  dirigenti generali preposti alle direzioni
          generali  e  agli  uffici  centrali  equiparati  spetta  in
          particolare,  nell'ambito  della  competenza  dei  predetti
          uffici, di:
               a)  esercitare  le   funzioni   che   ad   essi   sono
          direttamente   attribuite  da  leggi  o  regolamenti  anche
          ministeriali;
               b)   coadiuvare   il   Ministro   nello    svolgimento
          dell'azione   amministrativa   e  proporgli  l'adozione  di
          provvedimenti  di  competenza   superiore   alla   propria,
          eventualmente necessari;
               c)  predisporre  gli  elementi  per  la formazione del
          progetto di  bilancio  preventivo  e  per  le  proposte  di
          variazione in corso di esercizio;
               d)  predisporre  gli  elementi  per  la formazione dei
          programmi,   annuali    e    pluriennali,    dell'attivita'
          dell'amministrazione;
               e)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal  Ministro,  i  progetti   per   lavori,   forniture   e
          prestazioni  fino  all'importo  di  600  milioni  di  lire,
          ridotto  alla  meta'  quando  alla  esecuzione  si  intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  e  alla  concessione  dei
          lavori;
               f) concludere ed approvare le transazioni  relative  a
          lavori  e  forniture e servizi da essi gestiti, quando cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 120 milioni di  lire,  concorrendo  a  formare  tale
          somma    le   transazioni   che   fossero   precedentemente
          intervenute sullo stesso oggetto o per  l'esecuzione  dello
          stesso contratto;
               g)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona non superi i 120 milioni di lire;
               h)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo e,  ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando  l'oggetto della controversia non superi 120 milioni
          di lire;
               l) adottare le  concessioni  di  contributi,  sussidi,
          concorsi  e  sovvenzioni previste dalla legge, a carico del
          bilancio dello Stato, a favore  di  enti  e  persone,  fino
          all'importo  di  lire 120 milioni e proporre al Ministro le
          concessioni di importo superiore,  emanando  i  conseguenti
          provvedimenti formali;
               m)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed  analoghi  salvo   quelli   di
          competenza  del Presidente della Repubblica, nonche' quelli
          che saranno espressamente riservati al Ministro o ad  altri
          dirigenti  dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del  proprio  ufficio, del personale in servizio, esclusi i
          dirigenti;
               o)  provvedere  agli  atti  vincolati  di   competenza
          dell'Amministrazione  centrale  che  comportino  impegni di
          spesa superiore  a  200  milioni  di  lire  ed  agli  altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               p)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori o degli enti vigilati,  qualora  siano  stati  da
          questi  indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo
          previsto  dalla  legge,  l'intervento   di   altri   organi
          amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i),
          l) e o) sono definitivi.
             Nei  casi  in  cui  particolari  ordinamenti   prevedano
          l'esistenza  di  unita' organiche costituite da piu' uffici
          centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di
          Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a  tali
          unita'   organiche   ed  Aziende  competono,  salvo  quanto
          previsto al successivo art. 14, le  attribuzioni  stabilite
          dai  precedenti  commi, elevati i limiti di valore, per gli
          atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di
          dirigenti generali, e della meta' se trattasi di  dirigenti
          con qualifica superiore.
             Per  l'emanazione  degli  atti e provvedimenti di valore
          eccedente i limiti stabiliti nei  precedenti  commi  e  nei
          successivi  articoli  8,  9  e  13  si osserva la procedura
          disposta con l'art. 1 del  decreto  legislativo  17  aprile
          1948,  n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge
          23  marzo  1964,  n.  134.  Restano   ferme   le   speciali
          disposizioni  che  prevedono  limiti  di valore superiore o
          prescindono da tale procedura.
             Sono altresi', fatte salve le attribuzioni degli  organi
          collegiali  interni delle singole amministrazioni, anche ad
          ordinamento autonomo, previsti  da  speciali  disposizioni,
          sempreche',   ove   siano  contemplati  limiti  di  valore,
          trattisi di atti o provvedimenti  di  importo  superiore  a
          quelli  stabiliti  dai  precedenti  commi  e dai successivi
          articoli 8, 9 e 13".
             "Art.  8   (Attribuzioni   particolari   dei   dirigenti
          superiori).  -  Ai  dirigenti superiori preposti ai servizi
          dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
          della  competenza  del  proprio  ufficio,  le  attribuzioni
          stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
             Salvo   quanto   previsto  dal  successivo  art.  9,  ai
          dirigenti superiori preposti  agli  altri  uffici  indicati
          nell'art.   5  spetta  in  particolare,  nell'ambito  della
          competenza del proprio ufficio, di:
               a)  esercitare  le   funzioni   che   ad   essi   sono
          direttamente   attribuite  da  leggi  o  regolamenti  anche
          ministeriali;
               b) approvare, in attuazione  dei  programmi  stabiliti
          dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni
          fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando  alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 60 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando  l'oggetto  della controversia non superi 60 milioni
          di lire;
               g)   adottare   i   provvedimenti   di    concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed analoghi ad essi espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del  proprio  ufficio, del personale in servizio, esclusi i
          dirigenti;
               i)  provvedere  agli  atti  vincolati  di   competenza
          dell'Amministrazione  centrale  che  comportino  impegni di
          spesa non superiore a 200 milioni di  lire  ed  agli  altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               l)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori, qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente
          omessi  o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge
          l'intervento di altri organi amministrativi.
             I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e),  f),
          i), sono definitivi".
             "Art.  9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).
          - Ai funzionari con qualifica di primo  dirigente  preposti
          alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in
          particolare   nell'ambito   della  competenza  del  proprio
          ufficio, di:
               a)  esercitare  le   funzioni   che   ad   essi   sono
          direttamente   attribuite  da  leggi  o  regolamenti  anche
          ministeriali;
               b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal
          Ministro, i progetti per lavori,  forniture  e  prestazioni
          fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando  all'esecuzione  s'intenda provvedere in economia, a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la
          liquidazione  ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la
          formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi
          o sostitutivi dei  contratti,  sempre  entro  i  limiti  di
          competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando  l'oggetto  della controversia non superi 30 milioni
          di lire;
               g)   adottare   i   provvedimenti   di    concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed analoghi ad essi espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di  avocare
          i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  100 milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale.
             I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e),  f),
          i), sono definitivi.
             I  dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i
          titoli di pagamento relativi ad atti di  impegno  di  spesa
          divenuti  esecutivi,  qualunque sia l'importo, e dispongono
          per gli atti preliminari  ed  istruttori  negli  affari  di
          competenza degli organi superiori.
             Ai  predetti  primi  dirigenti  spettano, infine, sempre
          nell'ambito  della  competenza  del  proprio  ufficio,   le
          attribuzioni  non  espressamente devolute dalla legge o dal
          regolamento   anche   ministeriale   agli   altri    organi
          dell'amministrazione,   salvo   quanto  e'  previsto  dalla
          lettera m) dell'art. 7".
             - L'ultimo comma dell'art.  7  del  regolamento  per  le
          gestioni    dei   cassieri   e   dei   consegnatari   delle
          amministrazioni  dello  Stato,  approvato  con  D.P.R.   n.
          718/1979,  e'  cosi' formulato: "Sulla base delle richieste
          di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero  su
          ordine  dei  titolari degli uffici competenti nella materia
          dei servizi in economia di cui al terzo comma dello  stesso
          articolo,   i  cassieri  emettono  gli  ordini  di  incasso
          staccandoli  dal  bollettario  e  li  fanno   vistare   dal
          direttore  della  ragioneria  centrale prima di esibirli in
          tesoreria".