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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 777

Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1964)
Testo in vigore dal:  26-4-1956
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

((Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni.
Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni.))