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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1991, n. 83

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 (in G.U. 15/05/1991, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal: 17-3-1991
al: 15-5-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  provvedere  ad
una modifica delle disposizioni penali del  decreto-legge  10  luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1982,  n.  516,  attesa  l'improcrastinabilita'   di   un   immediato
intervento di razionalizzazione e armonizzazione del  sistema  penale
tributario in particolare  per  cio'  che  attiene  alle  piu'  lievi
fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione  di  lavoro
degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per  le  quali  appare
esorbitante il ricorso alla sanzione penale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 marzo 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il quarto comma dell'articolo  1  del  decreto-legge  10  luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1982, n. 516, e' sostituito dai seguenti: 
  "Nei casi previsti nei  numeri  1)  e  2)  del  secondo  comma,  se
l'ammontare  dei  corrispettivi  non  fatturati  o  non  annotati  e'
superiore  a  trecento  milioni  di  lire  e  allo  0,50  per   cento
dell'ammontare  complessivo  risultante   dall'ultima   dichiarazione
presentata o, comunque, e'  superiore  a  750  milioni  di  lire,  si
applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da
lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non e'  ammessa
l'oblazione di cui all'articolo 162- bis del codice  penale  anche  a
seguito dell'applicazione dell'articolo 69 del medesimo codice. 
  Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed  in  quello
previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e
le fatturazioni di corrispettivi, purche' ricorra  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
    a)  le  annotazioni  siano  state  effettuate  in  taluna   delle
scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente 
    b)  i  corrispettivi  non  annotati  o  non  fatturati  risultino
compresi  nelle  relative  dichiarazioni  e  sia  versata   l'imposta
globalmente dovuta; 
    c) si tratti di operazioni che non danno  luogo  all'applicazione
delle relative imposte; 
    d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al
comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.  917,  come  modificato  dall'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42,  risultino  dalle
scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta  precedente  o
successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di  metodi
costanti  di  impostazione  contabile,  essendosi  tenuto  conto  dei
relativi  corrispettivi  nella  dichiarazione  del  periodo  in   cui
l'annotazione e' stata eseguita.".