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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 18 gennaio 1991, n. 90

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/4/1991
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-4-1991

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Ritenuto di provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 già citato;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 9 settembre 1989;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in base al quale spetta al Ministro della sanità la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;
Visto il parere della commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 13 settembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, al titolo II - capo IV - Oggetti di carte e cartoni, è inserito il seguente articolo 27- bis:
"Art. 27-bis. - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m(Elevato al Quadrato) e costituiti da almeno tre strati di cui:
uno strato detto 'coperturà, che può essere patinato e stampato; uno strato intermedio detto 'centrò;
uno strato detto 'retrò, destinato al contatto diretto con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:
cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;
paste alimentari non fresche;
prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;
legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere;
legumi freschi con baccello;
frutta secca con guscio;
frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
zuccheri sotto forma solida;
sale da cucina o da tavola.
2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito 'retrò.
3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m(Elevato al Quadrato).
4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nell'allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali 3 agosto 1974, 27 marzo 1975, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 2 giugno 1982, 20 ottobre 1982, 4 aprile 1985, 7 agosto 1987, n. 395, hanno apportato integrazioni e modificazioni al D.M. 21 marzo 1973.
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 è il seguente:
"Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni d'impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di cartone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 31 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi. I materiali elencati alle lettere da a) ad e) dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma. I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
- Il testo dell'art. 5 del predetto D.P.R. n. 777/1982 è il seguente:
"Art. 5. - Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonché particolari metodiche relative al prelievo dei campioni".
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 283/1962 è il seguente:
"Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanità; a tale scopo è costituita una commissione permanente, di cui fanno parte:
(Omissis)".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.