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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 5 febbraio 1991, n. 84

Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1991
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  17-3-1991

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989 con il quale viene stabilito il risanamento obbligatorio dalla brucellosi degli allevamenti bovini e bufalini;
Ritenuto, a modifica del suddetto decreto, di dover disciplinare distintamente e diversamente il piano obbligatorio di risanamento degli allevamenti bufalini;
Considerato che l'infezione brucellare permane negli allevamenti bufalini;
Considerato che la situazione sanitaria nei confronti di detta malattia è complessa e diversa nell'ambito degli allevamenti bufalini e tale da richiedere programmi di interventi mirati e capaci di rispondere alle necessità più urgenti ed a quelle di medio e lungo termine;
Considerato, altresì, che occorre evitare il depauperamento del patrimonio della specie bufalina, stante la difficoltà di rimonta per lo scarso numero di bufali allevati in Italia;
Ritenuto che con il programma regionale di profilassi e risanamento degli allevamenti bufalini dalla brucellosi devono essere applicate le norme del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni, salvo per ciò che concerne i tempi di abbattimento;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 relativo alle norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento;
Udito il parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 4 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La profilassi della brucellosi negli allevamenti bufalini ha come obiettivo la tutela della salute pubblica, il risanamento degli allevamenti infetti, la difesa degli allevamenti indenni, la protezione degli allevamenti ufficialmente indenni, la salvaguardia del patrimonio bufalino.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989.
- Il D.M. 14 giugno 1968, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968.