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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1990, n. 268

Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/10/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1991)
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Testo in vigore dal:  1-10-1990 al: 30-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali, tenuto conto che è in fase di avanzato esame da parte del Parlamento il disegno di legge per il riordinamento del Servizio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, sono sospese le procedure relative alla rinnovazione, anche parziale, dei comitati di gestione che svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali.
2. Gli incarichi di componenti le giunte comunali, provinciali e regionali sono incompatibili con l'incarico di componente dei comitati di gestione di cui al comma 1. In caso di cumulo di incarichi è esercitata opzione entro sessanta giorni.
3. Alle sedute dei comitati di gestione sono invitati a partecipare i componenti il collegio dei revisori.
4. Nei casi di impossibilità di funzionamento dei comitati di gestione e nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in casi di violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, con decreto del presidente della giunta regionale si procede allo scioglimento dei comitati di gestione di cui al comma 1 ed alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra i funzionari di qualifica dirigenziale delle regioni e dello Stato, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica se si tratta di un dirigente statale.
5. La verifica della situazione di grave disavanzo è effettuata sulla base di apposite relazioni sulla gestione del bilancio redatte a cura del collegio dei revisori, a richiesta del presidente della giunta regionale, o degli uffici ispettivi di cui all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
6. Gli atti in precedenza attribuiti all'assemblea delle unità sanitarie locali sono sottoposti al controllo della giunta regionale o provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano.