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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 giugno 1989, n. 295

Regolamento per la disciplina degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/9/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1989)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-9-1989

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;
Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni già esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
Considerato l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza per l'anno finanziario 1988 la spesa di 30 miliardi di lire per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;
Considerato l'art. 4 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, che dispone la riduzione della spesa, già autorizzata per l'anno finanziario 1988 dall'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di un importo pari a 15 miliardi di lire da destinare alla copertura dell'onere previsto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 227/1989;
Considerata l'opportunità di adottare un regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti;
Dato atto della comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Ammissibilità al finanziamento
1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi a:
a) studi ed indagini scientifiche preliminari;
b) studi ed analisi di fattibilità tecnico-economica;
c) interventi di risanamento ambientale compresi gli interventi pilota.
2. Il finanziamento è consentito solo per interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e/o dell'utilizzazione dei risultati degli studi proposti e possono essere di ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni e non superiore a 1.500 milioni, salvo, se necessario, le eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno.
3. Il finanziamento deve riguardare interventi da eseguirsi entro un periodo massimo di diciotto mesi dalla concessione.
4. Non sono ammessi finanziamenti relativi:
a) ad indagini ed interventi già eseguiti o comunque già affidati in esecuzione;
b) ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria da altre fonti;
c) ad indagini ed interventi collegati funzionalmente con studi, finanziati ma non ancora eseguiti.