LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
Testo in vigore dal: 26-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
  1. Il Ministero esercita: 
    a) le funzioni  gia'  attribuite  al  Comitato  interministeriale
previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle
attribuite  dalla  stessa  legge  e  dalle  successive  modifiche  ed
integrazioni al Ministero dei lavori pubblici; 
    b) le funzioni  gia'  attribuite  al  Comitato  interministeriale
previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
10 settembre 1982, n. 915; 
    c)  le  funzioni  gia'  attribuite  allo  Stato,  in  materia  di
inquinamento  atmosferico  ed   acustico,   salvo   quelle   previste
dall'articolo 102, numeri 1), 3),  4),  5)  e  10)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  che  vengono
esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche'  quelle
previste al n. 7) dell'articolo  citato  che  vengono  esercitate  di
concerto con il Ministro  dei  trasporti  e  con  il  Ministro  della
sanita'. 
    d) le funzioni di competenza dello Stato  nelle  materie  di  cui
all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, in materia  di  cave  e  torbiere,  da  esercitarsi  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. 
  3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13  della  legge  13  luglio
1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano  in
vigore fino alle date che saranno indicate  nei  decreti  di  cui  al
precedente comma 2. 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 GIUGNO 2013, N.71)). 
  5. Il Ministro dell'ambiente interviene,  per  il  concerto,  nella
predisposizione dei  piani  di  settore  a  carattere  nazionale  che
abbiano rilevanza di impatto ambientale. 
  6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il  Ministro  dei
lavori  pubblici,  le  iniziative  necessarie   per   assicurare   il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle  funzioni  di
tutela dell'ambiente di cui alla presente legge  con  gli  interventi
per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque. 
  7. In  particolare,  fino  alla  riforma  dell'Amministrazione  dei
lavori  pubblici,  sono  esercitate  di  concerto  con  il   Ministro
dell'ambiente le funzioni di cui alla  lettera  a)  del  primo  comma
dell'articolo 81 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,   relativamente   alle   linee   fondamentali
dell'assetto del territorio  nazionale  ed  alla  difesa  del  suolo,
nonche' le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto
relativamente alla programmazione nazionale della destinazione  delle
risorse idriche. 
  8. Sono adottati  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  i
provvedimenti di competenza ministeriale relativi al  piano  generale
di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo  1  della
legge 31 dicembre 1982, n. 979. 
  9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei  piani  di  vincolo,
delle riserve marine, di cui agli articoli  26,  primo  comma,  e  27
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con  decreti  del
Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministro  della  marina
mercantile. 
  10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma
terzo, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: 
  "i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente". 
  11. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma
quarto e' sostituito dal seguente: 
  "Con apposita convenzione  da  stipularsi  da  parte  del  Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della  marina  mercantile,
la gestione della riserva puo'  essere  concessa  ad  enti  pubblici,
istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute". 
  12. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il   regolamento   e'   approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della  marina  mercantile,
sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti". 
  13. L'articolo  29  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
soppresso. 
  14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della
sanita',  propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   la
fissazione dei limiti massimi di accettabilita' delle  concentrazioni
e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di  natura
chimica, fisica e biologica e delle  emissioni  sonore  relativamente
all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove  gli  stessi
siano relativi agli ambienti di lavoro, e' proposta al Presidente del
Consiglio dei ministri dal Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale. 
  15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla  legge  23
dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e
gli atti di esercizio di poteri relativi  a  funzioni  delegate  alle
regioni  stesse  sono  adottati   di   concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica,
biologica o da emissioni sonore. 
  16. Sono adottati dal Ministro della sanita', di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente, i provvedimenti  di  competenza  ministeriale
relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470. 
  17. Il Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro  dei
lavori  pubblici  e  con  il   Ministro   dell'ambiente,   adotta   i
provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. 
  18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze,  promuove
le iniziative necessarie per l'adozione degli atti  per  i  quali  e'
previsto il suo concerto. 
  19.  Il  Ministro  dell'ambiente  partecipa  al  concerto  per   la
predisposizione del piano nazionale per la protezione civile. 
  20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro  per  il
coordinamento  delle  iniziative  per  la   ricerca   scientifica   e
tecnologica  e  con  i  Ministri  interessati,  predispone  i   piani
nazionali  di  ricerca  in   materia   ambientale   e   coordina   la
partecipazione italiana ai programmi di ricerca  ambientale  definiti
dalla Comunita' Europea.