stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 1989, n. 179

Regolamento per la disciplina delle modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/06/1989
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-6-1989
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, in materia
di  esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito;
  Visto  l'art.  26  della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni in materia di concessione della pensione sociale;
  Visto l'art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha
trasferito  ai  comuni  la  competenza al rilascio della attestazione
comprovante l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per
motivi di reddito;
  Visto  il  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n. 154, recante, tra
l'altro, norme in materia di assegno per il nucleo familiare;
  Visto  il  decreto-legge  29  agosto  1984, n. 528, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  31 ottobre 1984, n. 733, recante misure
urgenti in materia sanitaria;
  Considerata  la necessita' di definire le modalita' di attuazione e
di  accertamento  dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione
dal  pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per
motivi di reddito;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Ai fini dell'ammontare del reddito complessivo entro il quale viene
riconosciuta   dai   comuni   la  condizione  di  indigenza,  che  fa
riferimento  a  tutti  i  componenti del nucleo di convivenza di tipo
familiare,  il  limite  complessivo di reddito e' stabilito in misura
pari  a  quello  previsto per il conseguimento della pensione sociale
individuale  maggiorato di un importo corrispondente all'ammontare di
detta  pensione. Per il nucleo di convivenza costituito da due o piu'
componenti,   per  ciascuno  di  essi,  oltre  il  primo,  al  limite
complessivo  di  reddito  anzidetto va aggiunto un importo pari a due
terzi  del  reddito  previsto  per  il  conseguimento  della pensione
sociale.
  Ai  fini  di cui al primo comma, si ha riguardo alla convivenza che
duri da almeno un anno.
  Per   il   riconoscimento  della  condizione  di  indigenza  si  fa
riferimento   ai   redditi  conseguiti  nell'anno  precedente,  salvo
comprovate variazioni intervenute successivamente.