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DECRETO-LEGGE 5 maggio 1989, n. 164

Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/05/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1989, n. 247 (in G.U. 07/07/1989, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/1989)
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Testo in vigore dal: 9-5-1989
al: 7-7-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  procedere
all'adozione  di  misure  sociali  per   far   fronte   ai   problemi
occupazionali delle imprese  delle  ditte  che  operano  nell'indotto
portuale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con i  Ministri  del  tesoro  e
della marina mercantile, puo' essere concessa, per la durata  massima
di quattro mesi, una indennita' pari al trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai dipendenti delle imprese, delle  aziende  e
delle ditte di cui all'articolo 9, comma 10- bis,  del  decreto-legge
17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla  legge
13 febbraio 1987, n. 26, le quali versino in stato  di  grave  crisi,
determinato dalla  contrazione  dei  traffici  marittimi,  e  che  ne
facciano domanda al Ministero della  marina  mercantile  entro  venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Per ogni singola impresa, azienda o ditta e' determinato, con il
decreto di cui al comma 1, il numero  delle  indennita'  concedibili,
che non puo' essere complessivamente superiore a 5.000. 
  3. Si applicano, ove compatibili, le  disposizioni  della  legge  5
novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5 e  6,  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 34 miliardi, si provvede  a  carico  della  separata
contabilita' degli interventi straordinari della  Cassa  integrazione
guadagni degli  operai  dell'industria,  con  parziale  utilizzo  del
contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22
dicembre 1986, n. 910.