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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1988, n. 267

Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA, nonchè dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/07/1988
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-7-1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL
TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
COMUNITARIE
Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione garanzia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale è stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta;
Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Considerato che il menzionato art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici;
Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività del sistema di finanziamento FEOGA;
Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazioni di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82;
Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza;
Considerato che con regolamento (CEE) n. 1676/85 dell'11 giugno 1985, gli importi fissati in unità di conto (U.C.) per l'applicazione della politica agricola comune sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorrendo determinare alla data del 31 dicembre 1987 il controvalore di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435, sono applicabili i tassi di conversione agricoli che figurano nel regolamento (CEE) n.

Considerato

che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio; Decreta:

Art. 1


Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta rilevazione fatta per l'anno 1987 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente milleseicentosessantuno.
Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1988, il controllo è svolto nei confronti di ottocentotrentuno imprese.
Ai fini del controllo, si considerano imprese le persone i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1987 ed in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE, superiori a L.
195.004.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, secondo comma;
Il testo dell'art. 3, secondo comma, del D P.R. n. 447/1982, è il seguente:
"I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA - sezione garanzia - sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU".