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LEGGE 14 novembre 1987, n. 468

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 23/05/2024
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Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 16  settembre  1987,  n.  379,  recante  misure
urgenti per la concessione di miglioramenti  economici  al  personale
militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti  civili
e  militari  dello  Stato  e  del  personale  ad  essi  collegato  ed
equiparato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      ((...)); 
      i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
      "8. A decorrere dal 1 giugno  1987,  in  attesa  di  una  legge
organica  di  riordino  sia  per  quanto  riguarda   il   trattamento
retributivo che le  norme  di  avanzamento  per  tutto  il  personale
militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale  con  le  Forze
militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi,  che  abbiano
prestato 15 o 25 anni  di  servizio  dalla  nomina  a  tenente,  sono
corrisposti gli  importi  annui  lordi  a  fianco  di  ciascun  grado
indicati: 
 
 
    

=====================================================================
                        | Con 15 anni lire     | Con 25 anni lire
=====================================================================
a) capitano             | 1.500.000            | 3.600.000
b) maggiore             | 2.000.000            | 3.600.000
c) tenente colonnello   | 2.400.000            | 3.600.000
d) colonnello           | -                    | 3.600.000

=====================================================================

    
      Le norme del presente comma si applicano anche ai  maggiori  ed
ai tenenti colonnelli provenienti da  carriere  e  ruoli  diversi  al
compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo  anno  di  servizio
militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani  provenienti  da
carriere  e  ruoli  diversi,  al  compimento  del  diciannovesimo   e
ventinovesimo  anno  di  servizio  militare  comunque   prestato   e'
attribuito un importo annuo  lordo  rispettivamente  di  1.500.000  e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro
cumulabili  e  si  aggiungono  alla   retribuzione   individuale   di
anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per
gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito
in  caso  di  promozione  al  grado  superiore;  per  gli   ufficiali
colonnelli  il  rispettivo   importo   non   costituisce   base   per
l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore. 
      9. A decorrere dal 1 giugno 1987 ai sottufficiali  che  abbiano
compiuto 19 anni di servizio  e'  attribuito  un  assegno  funzionale
annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e'  elevato  a  lire
1.800.000 annue lorde  al  compimento  di  29  anni  di  servizio.  I
predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici  di
cui al comma 8, e si  aggiungono  alla  retribuzione  individuale  di
anzianita'"; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      "15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate,  compresi  quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza  sino
al grado di maresciallo capo  e  gradi  corrispondenti,  promossi  ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli  maggiori
e  marescialli  maggiori  aiutanti  ed  appuntati,  che  cessano  dal
servizio per eta'  o  perche'  divenuti  permanentemente  inabili  al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai  soli
fini  pensionistici   e   della   liquidazione   dell'indennita'   di
buonuscita, sei scatti di stipendio in  aggiunta  a  qualsiasi  altro
beneficio  spettante.   Detto   beneficio   si   estende   anche   ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che  cessano  dal  servizio
per gli stessi motivi sopra  specificati  a  condizione  che  abbiano
compiuto trent'anni di servizio  effettivamente  prestato.  Di  detto
beneficio non si  tiene  conto  per  il  calcolo  dell'indennita'  di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 
      15-ter. I marescialli maggiori "carica speciale" sono  nominati
mediante concorso da bandire con decreto del  Ministro  della  difesa
nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato  dalla
legge 24 luglio 1985, n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati
dal  comando  generale  dell'Arma  dei   carabinieri   in   incarichi
corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze  di  servizio.
Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n.  1225,  come
sostituito dalla legge 14 dicembre 1942,  n.  1717,  e  l'articolo  2
della legge 29 marzo 1951, n. 210. 
      15-quater. Al personale militare trattenuto o  richiamato  che,
alla data del 1 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva
di servizio senza soluzione di continuita', si applicano  i  benefici
previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,  n.
224". 
    All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. Con decorrenza 1  dicembre  1987  al  personale  militare
delle Capitanerie di porto e al personale militare  destinato  presso
gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo
1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in
servizio  militare  obbligatorio  di   leva,   compete   l'indennita'
pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge  1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del  25
per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita'
previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78". 
    All'articolo 3: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello  Stato  e
del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati  dal  servizio
con decorrenze successive al 1 gennaio 1979, sono riliquidate in base
agli  stipendi  derivanti  dall'applicazione  del  decreto-legge   27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n. 869;  della  legge  17  aprile  1984,  n.  79;  del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' del decreto-legge 10  maggio
1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
1986, n. 341. Per i dirigenti militari si applica  la  norma  di  cui
all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923,  n.  2395,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949,  n.  915.  Le
disposizioni previste per i dirigenti civili dello stato dal presente
comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma  delle
ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985"; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      "6-bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni  dei
segretari generali provinciali e comunali sono a carico della  "Cassa
pensioni  dipendenti  enti  locali"  amministrata   dalla   Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. 
      6-ter.  I  provvedimenti  di  cessazione  dal  servizio   degli
ufficiali  e  dei  sottufficiali  sono  assoggettati  al   visto   di
legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva. 
      6-quater. La  direzione  provinciale  del  Tesoro  e  gli  enti
amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati
a  corrispondere,  in  attesa   del   perfezionamento   dei   decreti
attributivi della riliquidazione delle pensioni,  acconti  in  misura
del 90 per cento delle competenze spettanti". 
    Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 3-bis. - 1. Per far fronte ad  urgenti  ed  indilazionabili
esigenze che comportano eccezionali prestazioni di  lavoro  da  parte
del personale civile  della  Difesa,  correlate  con  i  processi  di
ammodernamento e ristrutturazione dell'amministrazione,  il  Ministro
della difesa e' autorizzato ad attivare il  fondo  di  incentivazione
previsto dal combinato disposto  dell'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,  e  dell'articolo
50 del decreto del presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
attraverso  l'utilizzazione  dei  fondi  per  compenso   per   lavoro
straordinario per la somma di lire 13 miliardi per il 1987. 
    2. Tale fondo sara' incrementato a lire 53 miliardi per il 1988. 
    3. Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche  i  compensi  da
corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad  esaurimento  per
le esigenze di cui ai commi medesimi. 
    4. Le modalita' di attribuzione e ripartizione del fondo  di  cui
al comma 1 sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative  in  sede  nazionale,  con  decreto  del
Ministro della difesa, tenendo conto delle professionalita'  e  delle
particolari condizioni di  impiego,  di  disagio  e  di  rischio  del
personale. 
    5. All'onere di lire 13  miliardi  per  il  1987  e  di  lire  53
miliardi  per  il  1988,  derivante  dall'applicazione  del  presente
articolo, si  provvede,  per  l'anno  1987,  mediante  corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1602  dello  stato
di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e, per
l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo  anno
degli  stanziamenti  iscritti  al  capitolo  4001  dello   stato   di
previsione del Ministero della difesa". 
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 5. - 1. All'onere di lire 276,909 miliardi - esclusi quello
di lire 40 miliardi di cui all'articolo  3,  e  quello  di  lire  291
milioni di cui al comma 3  del  presente  articolo  limitatamente  al
personale  militare  delle   Capitanerie   di   porto   -   derivante
dall'applicazione del presente decreto  per  l'anno  1987,  al  netto
delle somme dovute a titolo di anzianita'  ed  ivi  compreso  l'onere
relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a  lire  15  miliardi,  a
lire 112 miliardi ed a  lire  16  miliardi,  mediante  corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente,  ai  capitoli
5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro
per  l'anno  1987;  quanto   a   lire   73,909   miliardi,   mediante
corrispondente riduzione di lire 22.009  miliardi,  4  miliardi,  4,9
miliardi, 2 miliardi, 34 miliardi e  7  miliardi  degli  stanziamenti
iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e
4600 dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa  per  lo
stesso anno; e, quanto a lire 60 miliardi, mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1987-1989,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1987,  utilizzando  la  quota  per  il  1987   dei   seguenti
accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie
delle commissioni tributarie" per  lire  23  miliardi;  "Nuove  norme
sull'ordinamento penitenziario  militare  e  sulla  esecuzione  delle
misure privative e limitative della liberta'  derivante  dalla  legge
penale di pace" per lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio
geofisico di Trieste" per lire 4 miliardi; "Aumento  delle  dotazioni
organiche del personale operaio del Corpo della guardia  di  finanza"
per lire 4 miliardi; "Amministratori giudiziari di  beni  sequestrati
in applicazione della  normativa  antimafia"  per  lire  4  miliardi;
"Incentivi  per  il  lavoro  penitenziario"  per  lire  8   miliardi;
"Abrogazione  della  ritenuta  dei  tre  decimi  della  mercede   dei
detenuti.  Riordinamento  delle  competenze  dei  consigli  di  aiuto
sociale  e  della  cassa  delle  ammende"  per  lire  11  miliardi  e
"Rivalutazione delle indennita' di imbarco e di  navigazione  di  cui
alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze  di  polizia"
per lire 2 miliardi. 
    2. All'onere di lire 394 miliardi - esclusi quello  di  lire  100
miliardi di cui all'articolo 3 e quello di lire 3,7 miliardi  di  cui
al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale  militare
delle Capitanerie di porto - derivante dall'applicazione del presente
decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989,  al  netto  delle  somme
dovute a titolo di anzianita', si provvede, quanto a lire 53 miliardi
ed a lire  17  miliardi,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
proiezioni  per  i  medesimi  anni   degli   stanziamenti   iscritti,
rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello  stato  di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi,
mediante  utilizzo  delle  proiezioni  per  i  medesimi  anni   degli
stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire  47,1  miliardi,  ai
capitoli 2104 e 2107, per lire  20  miliardi  ciascuno,  al  capitolo
2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi,
dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno  1987
e, quanto a lire  192  miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per  il  1988  e  il
1989 dei seguenti accantonamenti:  "Onere  per  prepensionamenti  nel
settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato"  per  lire  37
miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione  del  mercato
dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)" per  lire
40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di
competenza statale" per lire 25 miliardi e "Misure di sostegno  delle
associazioni ed enti con finalita' di interesse collettivo" per  lire
90 miliardi. 
    3.  All'onere  di  lire  300  milioni  per  il   1987   derivante
dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 2 si provvede, quanto
a lire 291 milioni e quanto a  lire  9  milioni,  mediante  riduzione
degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 2001  dello
stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il 1987
ed al capitolo 1168 dello stato di  previsione  del  Ministero  della
difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno degli
anni 1988 e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e  quanto  a
lire 100 milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi
anni  degli  stanziamenti  rispettivamente   iscritti   agli   stessi
capitoli. 
    4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
    L'articolo 6 e' soppresso. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 92, 18 maggio 1987, n. 189, e  18
luglio 1987, n. 282. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 14 novembre 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI