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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 ottobre 1987, n. 444

Indicazione del vettore e delle modalità di spedizione per l'esportazione di materiale di armamento.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  15-11-1987

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto l'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 1986, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiale di armamento;

Considerata

l'opportunità di adottare, ad integrazione del citato decreto ministeriale 4 dicembre 1986, ed in attesa di una regolamentazione legislativa della materia, ulteriori strumenti che forniscano più concrete possibilità di controllo in merito all'effettivo arrivo alla destinazione prevista dei materiali di armamento; Decreta:

Art. 1

1. Relativamente alle autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, l'effettuazione delle operazioni doganali relative sarà subordinata alla presentazione in dogana, all'atto della richiesta di effettuazione delle operazioni stesse ed in aggiunta alla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, di una dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino il vettore o i vettori prescelti e l'itinerario previsto, con l'indicazione della destinazione finale e degli eventuali scali intermedi. La dichiarazione deve essere sottoscritta dallo stesso firmatario della domanda di autorizzazione all'esportazione ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1986.
2. Effettuate le singole operazioni doganali di esportazione, le dogane dovranno segnalare al Ministero delle finanze, per la successiva comunicazione alle altre amministrazioni rappresentate nell'organo consultivo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 ed ai fini di eventuali ulteriori controlli, le spedizioni effettuate, indicando la natura, quantità e valore delle merci esportate, gli estremi delle relative autorizzazioni, il Paese di destinazione, il vettore o i vettori e l'itinerario di viaggio previsto, desumibile dalla documentazione doganale e dalla dichiarazione di cui al comma 1.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 4, comma 3, del D.M. 4 dicembre 1986 (v. quinto comma delle premesse del decreto) è il seguente:
"3. - La ulteriore fase istruttoria da condursi di intesa con gli altri Ministeri e organismi interessati e con l'ausilio degli organi consultivi all'uopo previsti, sarà volta ad accertare l'affidabilità di tutta la documentazione presentata, ed a valutare la fattibilità dell'operazione sotto il profilo economico, politico e della sicurezza nazionale, con particolare riguardo all'accertamento, a cura degli organismi a ciò preposti, delle concrete possibilità di utilizzo del materiale da esportare da parte del Paese importatore".