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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1987, n. 406

Approvazione del regolamento dei lavori, provviste e servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1987)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-10-1987

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", in particolare l'art. 8 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855;
Visto l'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965;
Considerata la necessità di disciplinare con regolamento i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 giugno 1987;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987

COSSIGA

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987

Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 34

NOTE

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 855/1962 (Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro) è il seguente:
"Art. 7. - Le casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle casse stesse.
Il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.
La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente".
- Il testo dei primi tre commi dell'art. 20 della legge n. 965/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) è il seguente:
"Gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.
La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le casse pensioni facenti parte degli istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'art. 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.
Per la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalità e le procedure contemplate dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è concessa agli istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari".