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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1990)
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Testo in vigore dal: 21-7-1987
al: 6-4-1990
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                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO

  Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
  Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113;
  Considerato  che  ai  sensi  del  comma 3 del predetto art. 6 della
legge  5  dicembre  1986, n. 856, occorre determinare le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6/856 medesimo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Per  l'ammissione  al  contributo di cui al comma 2 dell'art. 6
della  legge  5 dicembre 1986, n. 856, i progetti per l'assunzione di
allievi  ufficiali  di  coperta  e  di  macchina, con il contratto di
formazione  e  lavoro  di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984,  n.  863, debbono essere presentati, dalle imprese armatoriali,
al  Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro
marittimo e portuale - Divisione XIV - Viale dell'Arte - Roma.
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  2 dell'art. 6 della legge 5
dicembre  1986,  n. 856, non e' cumulabile con i benefici della legge
11 aprile 1986, n. 113.
  3. Ai fini delle priorita' per l'ammissione al contributo, ai sensi
del  successivo  art.  4,  comma  1,  si  tiene  conto  della data di
presentazione  dei  progetti  al  Ministero della marina mercantile e
della  conformita'  dei  progetti  medesimi alle regolamentazioni del
contratto  di  formazione  e  lavoro concordate tra le organizzazioni
nazionali  di  categoria  aderenti  alle  confederazioni maggiormente
rappresentative.
          NOTE

          Nota al titolo:
            Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.  856/1986 e' il
          seguente:
            "Art.  6.  -  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1987, per
          l'effettuazione  della  navigazione  richiesta,  secondo la
          vigente  legislazione,  per  il  conseguimento  dei  titoli
          professionali  marittimi  di  aspirante  capitano  di lungo
          corso  e  di  aspirante capitano di macchina, e' consentito
          l'imbarco,  su  navi  mercantili nazionali, in soprannumero
          alle  tabelle di armamento, di due diplomati degli Istituti
          tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984,  n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali
          uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno
          con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.
            2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato e' corrisposto
          all'armatore un contributo pari a L. 1.000.000 al mese.
            3.  Le  modalita'  di  attuazione  del  presente articolo
          verranno  determinate con decreto del Ministro della marina
          mercantile,  di concerto con il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
            4.  Il  contributo di cui al comma 2 e' cumulabile con le
          altre  agevolazioni  previste  dal  comma 6 dell'art. 3 del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
            5.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo, e'
          autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva
          di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi
          per ciascun anno".


          Note alle premesse:
            -  Per  il  testo  dell'art. 6 della legge n. 856/1986 si
          veda la nota al titolo.
            -  Il  testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 concernente
          "Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad incremento dei livelli
          occupazionali" e' il seguente:
            "Art.  3.  -  1.  I  lavoratori  di  eta'  compresa fra i
          quindici   ed  i  ventinove  anni  possono  essere  assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3,  con  contratto  di  formazione e lavoro non superiore a
          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici  e  dalle  imprese e loro consorzi che al momento
          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
          ai  sensi  dell'art.  2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
          ovvero  non  abbiano proceduto a riduzione di personale nei
          dodici  mesi  precedenti  la  richiesta  stessa,  salvo che
          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di
          personale.
            2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente,
          una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai
          cittadini   emigrati   rimpatriati,  ove  in  possesso  dei
          requisiti   necessari.  In  caso  di  carenza  di  predetto
          personale   dichiarata   dall'ufficio  di  collocamento  si
          procede ai sensi del comma 1.
            3.  I  tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
          di  formazione  e  lavoro  sono stabiliti mediante progetti
          predisposti  dagli enti pubblici economici, dalle imprese e
          loro  consorzi  ovvero,  anche a livello locale, dalle loro
          organizzazioni  nazionali  e  approvati  dalla  commissione
          regionale  per  l'impiego  in  coerenza con la legislazione
          regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte
          con   i   sindacati   nazionali   o  locali  aderenti  alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale.  Nel  caso  in  cui essi interessino piu' ambiti
          regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
          giorni   dalla   loro   presentazione,  la  delibera  della
          commissione   regionale  per  l'impiego,  i  progetti  sono
          sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
          sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
          L'approvazione  preventiva  non e' richiesta per i progetti
          conformi  alle regolamentazioni del contratto di formazione
          e   lavoro   concordate  tra  le  organizzazioni  nazionali
          aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e
          nei  casi  in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
          In  tal  caso,  i  datori  di  lavoro sono tenuti, all'atto
          dell'assunzione,  a notificare il contratto all'ispettorato
          provinciale  del lavoro. Per la realizzazione dei programmi
          formativi  le imprese, gli enti pubblici economici e i loro
          consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
            4.  I  progetti  di  cui  al  comma  3,  che prevedono la
          richiesta  di  finanziamento  alle  regioni,  devono essere
          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
          possono  essere  finanziati  dal  fondo di rotazione di cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le  modalita'  di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite
          massimo  di  spesa,  di  cui  al secondo comma dell'art. 24
          della  legge  predetta,  da  destinare al finanziamento dei
          progetti.  Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
          progetti  predisposti  d'intesa  con  i sindacati di cui al
          comma 3 del presente articolo.
            5.  Ai  contratti  di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni  legislative  che  disciplinano  i rapporti di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente  decreto.  Il  periodo  di  formazione e lavoro e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione  del  rapporto  di  formazione  e  lavoro in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al  termine  dell'esecuzione  del contratto di formazione e
          lavoro.
            6.   Per   i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione  e lavoro la quota di contribuzione a carico del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.
            7.  Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto
          ad  attestare  l'attivita'  svolta ed i risultati formativi
          conseguiti    dal    lavoratore,    dandone   comunicazione
          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
            8. La commissione regionale per l'impiego puo' effettuare
          controlli,  per  il  tramite  dell'ispettorato  del lavoro,
          sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
            9.  In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro
          degli  obblighi  del  contratto  di formazione e lavoro, il
          contratto  stesso  si  considera  a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
            10.  I  lavoratori  assunti con contratto di formazione e
          lavoro   sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti  numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
            11.  Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
          svolgimento  puo'  essere  convertito  in  rapporto a tempo
          indeterminato,    ferma    restando   l'utilizzazione   del
          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione
          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare
          applicazione  i commi 6 e 10 fino alla scadenza dei termini
          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e
          lavoro.
            12.   I   lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita'  di
          formazione  e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del
          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta
          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti
          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia
          assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma
          dal  medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e'
          computato   nell'anzianita'  di  servizio.  La  commissione
          regionale  per  l'impiego,  tenendo conto delle particolari
          condizioni  di  mercato nonche' delle caratteristiche della
          formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino
          ad un massimo di trentasei mesi.
            13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro
          bilanci,    possono   organizzare,   di   intesa   con   le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro  maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale,
          attivita' di formazione professionale che prevedano periodi
          di  formazione  in  azienda. Per il periodo di formazione i
          lavoratori   hanno   diritto   alle  prestazioni  sanitarie
          previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' attraverso apposite
          convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale
          per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro, alle
          prestazioni  da  questo  erogate.  Entro  dodici  mesi  dal
          termine  dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta'
          di  assumere  nominativamente  coloro che hanno svolto tale
          attivita'.
            14.  Ferme  restando  le  norme relative al praticantato,
          possono  effettuare  assunzioni  con il contratto di cui al
          comma  1  anche  i  datori  di  lavoro  iscritti  agli albi
          professionali   quando  il  progetto  di  formazione  venga
          predisposto   dagli   ordini  e  collegi  professionali  ed
          autorizzato  in  conformita' a quanto previsto dal comma 3.
          Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6.
            15.  Ferme  restando  le altre disposizioni in materia di
          contratto   di  formazione  e  lavoro,  quando  i  progetti
          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'
          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale.  I predetti progetti formativi possono
          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro
          superiore a ventiquattro mesi.
            16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per
          la   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai  fini  della
          formazione  professionale  prevista  dai progetti di cui al
          comma  precedente,  utilizza,  attivandoli e coordinandoli,
          gli  strumenti  e  i relativi mezzi finanziari previsti nel
          campo  della  ricerca  finalizzata, applicata e di sviluppo
          tecnologico,  secondo  linee  programmatiche  approvate dal
          CIPE.
            17.  Nel  caso  in  cui per lo svolgimento di determinate
          attivita'  sia  richiesto il possesso di apposito titolo di
          studio,  questo  costituisce  requisito per la stipulazione
          del  contratto  di  formazione  e  lavoro  finalizzato allo
          svolgimento delle predette attivita'.
            18.  I  lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art.
          19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto
          di  formazione  e  lavoro,  sono  considerati ai fini delle
          percentuali  d'obbligo  di  cui  all'art.  11  della stessa
          legge".
            -  La  legge  11  aprile  1986,  n.  113, concerne "Piano
          straordinario per l'occupazione giovanile".

          Note all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art. 6 della legge n. 856/1986 si
          veda la nota al titolo.
            -  Per  il testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 si veda
          nelle note alle premesse.
            -  Per  il  titolo  della legge n. 113/1986 si veda nelle
          note alle premesse.