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LEGGE 13 dicembre 1986, n. 903

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  13-1-1987 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno
1. Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1.
3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
NOTE

Note all'art. 1, comma 1:
- La lettera d) del primo comma dell'art. 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificata dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8 (in precedenza la medesima lettera era stata modificata prima dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e poi dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775) prevede che presso ciascun Ministero, Alto commissariato o altra amministrazione centrale sia costituito un consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o da un Alto Commissario o, per delega, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata composto, oltre che dai membri di cui alle lettere a), b) e c), "da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721".
- Il D.P.R. n. 721/1977 approva il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Nota all'art. 1, comma 2:
La legge n. 469/1961 concerne: "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 41 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 41. I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato".
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 340/1982 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), è il seguente:
"Art. 5. - Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale dell'Amministrazione civile fra gli appartenenti alla stessa Amministrazione.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni".