stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 852

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-12-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in economia aziendale;
Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;
Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di Pisa di istituire il corso di laurea in economia aziendale presso la facoltà di economia e commercio, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea dell'Università Bocconi di Milano e dell'Università di Venezia, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico



L'art. 52, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di economia e commercio, è soppresso e così sostituito:
"Art. 52. - La facoltà di economia e commercio conferisce le lauree in:
economia e commercio;
economia aziendale".
- Dopo l'art. 55, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia aziendale:
Art. 55. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia aziendale è di quattro anni.
Insegnamenti fondamentali:
1) sociologia;
2) istituzioni di diritto privato;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4-5) economia politica I e II;
6) storia economica;
7) statistica metodologica;
8) economia aziendale;
9) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
10) diritto commerciale;
11) politica economica e scienza delle Finanze;
12) economia aziendale (corso progredito);
13) economia delle aziende industriali;
14) economia delle aziende commerciali;
15) economia delle aziende di credito;
16) organizzazione del lavoro;
17) matematica generale.
Insegnamenti complementari:
1) economia delle aziende industriali: corso progredito;
2) economia delle aziende di credito: corso progredito;
3) economia delle aziende commerciali: corso progredito;
4) statistica metodologica: corso progredito;
5) metodologia delle scienze sociali;
6) matematica finanziaria e attuariale;
7) direzione e analisi del processo decisionale;
8) organizzazione delle imprese industriali;
9) programmazione e controllo;
10) funzioni finanziarie;
11) funzioni commerciali;
12) funzioni di produzione;
13) amministrazione del personale e analisi delle mansioni;
14) economia dei settori di aziende industriali;
15) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
16) economia delle imprese pubbliche;
17) metodi quantitativi per le decisioni;
18) bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
19) contabilità industriale;
20) sistemi di informazioni e di controllo;
21) pianificazione a lungo periodo;
22) economia delle fonti di energia;
23) economia degli intermediari finanziari;
24) rilevazioni bancarie;
25) organizzazione delle aziende di credito;
26) economia del medio circolante;
27) economia del mercato mobiliare;
28) la gestione valutaria delle banche;
29) economia delle aziende del grande dettaglio;
30) tecnica delle ricerche di mercato;
31) costi di distribuzione e canali di distribuzione;
32) organizzazione commerciale;
33) economia e tecnica della pubblicità;
34) politiche dei prezzi;
35) tecnica del commercio internazionale;
36) economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;
37) organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
38) bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;
39) programmazione e pianificazione nella amministrazione pubblica;
40) localizzazione delle imprese industriali e commerciali;
41) costi e ricavi bancari;
42) economia delle aziende agrarie;
43) tecnologia dei processi produttivi;
44) diritto industriale;
45) diritto tributario;
46) diritto fallimentare;
47) diritto penale commerciale;,
48) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
49) diritto bancario e della borsa;
50) diritto amministrativo;
51) diritto internazionale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali del corso di laurea e inoltre i nove insegnamenti complementari scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto.
Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà, seguire un proprio piano degli studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori, purché esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.
Lo studente, inoltre, dovrà prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite negli istituti linguistici dell'Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986

Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 141