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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 93

Relazioni sulla sperimentazione


Al termine di ciascun, anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo sull'attività di ricerca svolta e sui risultati della sperimentazione.
Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Entro i successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle Università.