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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1986, n. 750

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-11-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università di Brescia di istituire il corso di laurea in ingegneria civile - sezione edile, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;
Rilevata, quindi, la necessità di apportare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico



Nell'art. 34, relativo alla facoltà di ingegneria, il secondo comma è così sostituito:

I corsi di laurea in ingegneria meccanica ed in ingegneria civile - sezione edile, comprendono un numero di trenta insegnamenti, divisi in insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti iscritti ai corsi e insegnamenti da scegliersi entro il gruppo di materie indicate in apposito elenco stabilito nello statuto.

Nell'art. 36, il primo comma è soppresso e così sostituito:
Ciascun corso di laurea si articola:
in un biennio propedeutico comune ad entrambi i corsi di laurea;
in un triennio di applicazione.
Nell'art. 38, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo al triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria civile - sezione edile:
Art. 39. - Insegnamenti del triennio di applicazione in ingegneria civile - sezione edile:
fisica tecnica;
elettrotecnica;
disegno II (civili);
scienza delle costruzioni;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
idraulica;
topografia;
architettura e composizione architettonica;
architettura tecnica;
tecnologie dei materiali e chimica applicata;
scienza delle costruzioni II;
tecnica delle costruzioni;
architettura e composizione architettonica II;
conservazione edilizia e tecnologie del restauro;
urbanistica.
Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
All'art. 39, che per effetto della disposizione di cui sopra è divenuto art. 40, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
infrastrutture dei trasporti;
geotecnica;
ingegneria sismica;
ingegneria sanitaria;
tecnica delle fondazioni;
calcolo automatico delle strutture;
instabilità delle strutture:
dinamica delle strutture;
statica delle strutture prefabbricate;
costruzioni in acciaio;
consolidamento e adattamento degli edifici;
restauro urbano e ambientale;
elementi costruttivi;
tecnica del restauro;
architettura tecnica (impianti) II;
ergotecnica edile;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso; impianti tecnici per l'edilizia;
costruzioni idrauliche;
caratteri distributivi degli edifici;
regolamentazione edilizia e urbanistica;
storia dell'architettura e dell'urbanistica;
caratteri dell'architettura contemporanea;
caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
urbanistica;
tecnica delle analisi territoriali;
analisi delle strutture territoriali;
disegno e comunicazione visiva;
fotogrammetria;
applicazioni di geometria descrittiva;
metodi di osservazione e misura;
materie giuridiche;
diritto e legislazione urbanistica ed edilizia;
estimo ed esercizio professionale;
programmazione e costi per l'edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1986

Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 361