stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 749

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Tuscia.

nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  27-11-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi della Tuscia;
Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;
Vista la necessità di riequilibrare le iscrizioni presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università "La Sapienza" di Roma, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;
Rilevata, quindi, la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi della Tuscia di istituire il corso di laurea in scienze biologiche presso la facoltà di agraria;
Considerato che già in alcune facoltà figurano corsi di laurea tipici di altre facoltà;
Considerata la necessità di adeguare la proposta degli organi accademici dell'Università della Tuscia all'ordinamento didattico vigente;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



La facoltà di agraria dell'Università degli studi della Tuscia può rilasciare la laurea in scienze biologiche.