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LEGGE 8 agosto 1986, n. 487

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-8-1986

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma: "In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi.
La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1 gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente"".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente.
"Art. 2. - 1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 1 non ha tuttavia effetto per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte di tutte le società partecipanti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 1986.
Non sarà pubblicato il testo coordinato in quanto gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, sono stati interamente sostituiti dalla legge di conversione e l'art. 3 riguarda soltanto l'entrata in vigore del decreto-legge stesso.

NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 17. Riporto delle perdite. - Le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono portare la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1 gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente".

Nota all'art. 1:
Il testo dei numeri 1) e 3) dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:
"Società controllate e società collegate.
(Omissis).
1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
(Omissis).
3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa".