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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 429

Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2002)
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Testo in vigore dal:  17-8-1986 al: 9-7-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, per adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, nonché per definire le specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;
Visti gli articoli 3, 7 e 9 della stessa legge 7 agosto 1985, n. 428;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, concernente l'organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sull'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, concernente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale dello Stato;
Considerata l'urgente necessità di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento di stipendi e pensioni, facendo altresì luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati e definendo le specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri
1. Il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato nonché degli enti pubblici che abbiano stipulato apposita convenzione con l'amministrazione periferica del tesoro per l'affidamento a quest'ultima della gestione delle pensioni spettanti ai propri dipendenti, è disposto mediante gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13 per il versamento delle ritenute erariali.
2. A cura della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro è disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
3. Mediante appositi ordini collettivi di pagamento, emessi dai centri interregionali di elaborazione distintamente per capitolo di spesa o per amministrazione o azienda autonoma di Stato ovvero mediante le procedure previste dagli ordinamenti contabili degli enti pubblici convenzionati di cui al comma 1, vengono accreditate all'Amministrazione postale, sui conti correnti speciali aperti a norma del comma 2, le somme occorrenti per la traenza dei titoli relativi al pagamento delle pensioni alle scadenze prestabilite.
4. A debito dei predetti conti correnti postali speciali i centri interregionali di elaborazione, nella loro veste di ordinatori di pagamenti, emettono, a favore dei titolari di pensioni o di trattamenti congeneri, assegni postali localizzati formanti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici stabiliti con le modalità indicate nell'art. 2.
Detti assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo fissato per il servizio ordinario dei conti correnti postali, non sono soggetti a vidimazione e sono validi per tre mesi oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi per delega dell'assegnatario, con le cautele e modalità previste dagli articoli 16 e 17.
5. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale e gli eventuali titoli di differente natura di cui al comma 2 dell'art. 13 nonché i relativi elaborati sono compilati e firmati per emissione con sistema automatizzato.
NOTE

Nota alle premesse:
La legge n. 428/1985 concerne: "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti". Il testo degli articoli 1, 3, 7 e 9 di tale legge è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 1. (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;
b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;
c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.
Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del tesoro e degli uffici di cui al successivo art. 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:
a) dei direttori provinciali del tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonché del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;
b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati".
"Art. 3. (Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092). - La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.
All'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:
"Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".
Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.
La relazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione".
"Art. 7. (Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro). - Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.
Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro.
Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.
Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma".
"Art. 9. (Revisione dei pagamenti). - La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.
Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.
Limitatamente al periodo che va dal 1 gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle direzioni provinciali del tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni".

Note all'articolo 1:
- L'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 è enunciato nelle premesse al presente decreto.
- Per l'art. 7 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.