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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 277

Riporto delle perdite nelle fusioni di società.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1986, n. 487 (in G.U. 18/08/1986, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1986)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  19-8-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il riporto delle perdite delle società fuse o incorporate ai fini della determinazione del reddito delle società risultanti da fusioni o incorporanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

(( 1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:
"In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi.
La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1 gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente"))