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DECRETO-LEGGE 18 aprile 1986, n. 118

Proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 1986, n. 284 (in G.U. 23/06/1986, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1986)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-6-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, è ulteriormente prorogato
((di un anno))
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