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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 858

Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 19 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2000)
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Testo in vigore dal: 20-12-1984
al: 18-2-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di
personale della Polizia di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  A  decorrere  dal 1 dicembre 1984 i primi dirigenti che abbiano
compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e
dei  dirigenti  della  Polizia  di Stato, al compimento di dieci anni
nella   qualifica  rivestita,  incluso  il  periodo  trascorso  nella
posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere
di essere collocati a riposo.
  2.  La  relativa domanda deve essere prodotta entro sessanta giorni
dal compimento dell'anzianita' di dieci anni nella qualifica di primo
dirigente.
  3.  Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica
di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico.