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DECRETO-LEGGE 30 marzo 1982, n. 109

Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi alla assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 maggio 1982, n. 275 (in G.U. 26/05/1982, n.142).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1982)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;
Considerato che le residue funzioni di liquidazioni sono state devolute allo speciale ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione è stato affidato alla competenza dell'Avvocatura dello Stato;
Ritenuta la necessità e l'urgenza - al fine di sopperire alle sopravvenute gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla presa in carico di lavoro straordinariamente ingente - di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


La sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 marzo 1982 dall'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1982.