stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1981, n. 542

Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-10-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento dei 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato;
Sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1


Il dodicesimo censimento generale della popolazione ed il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 25 e lunedi 26 ottobre 1981;
In occasione del censimento della popolazione viene effettuato anche il censimento generale delle abitazioni.