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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1980, n. 857

Proroga dell'autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-1-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico


È prorogato al 31 dicembre 1983 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1980

PERTINI FORLANI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1980

Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 11