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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 538

Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1983)
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Testo in vigore dal: 29-12-1983
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  57,  comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
  Su deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia
nonche'  quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974,
n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
386,  dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e
dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di
L.  100.000  per  ciascun  titolare e familiare coadiutore di impresa
artigiana  e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo
del    nucleo    familiare   dei   coltivatori   diretti,   iscritti,
rispettivamente,  negli  elenchi  di cui alle leggi 4 luglio 1959, n.
463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.
  E'  dovuto  altresi'  dagli  artigiani  e dagli esercenti attivita'
commerciali,  un  contributo  aggiuntivo  aziendale pari all'1,50 per
cento  del  reddito  d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo
all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il
limite del massimale di 20 milioni di lire.
  A  decorrere  dal  1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia
dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma,
lettera  b),  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con   modificazioni,   nella  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  e'
determinato  nella  misura  capitaria  annua  di  L.  125.000  ed  e'
maggiorato  di  una  quota  pari al 2 per cento del reddito derivante
dall'attivita'  professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro
il limite del massimale di lire 25 milioni. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  26  aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del
contributo  dovuto  dai  liberi professionisti di cui all'articolo 1,
ultimo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e' elevata dal 2 al 3 per cento."
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33 comma 3)
che "a decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del
contributo  dovuto  dai  liberi professionisti di cui all'articolo 1,
ultimo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980,  n.  538,  gia'  elevata  dall'articolo 14, quarto comma, della
legge  26  aprile  1982,  n. 181, e' ulteriormente elevata dal tre al
quattro per cento."