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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1 gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 57, secondo comma, della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate i contributi sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio:
a) artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Dalla data predetta è attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalità di cui allo articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni;
b) liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a L. 125.000 annue;
((12))

c) dirigenti di aziende assistiti da casse o fondi di assistenza sanitaria, ancorché non individuati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché altri dirigenti non assistiti da enti, casse o fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui allo articolo 4 della predetta legge;
d) dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici gestori della assicurazione contro le malattie nella misura comunque determinata per l'anno 1979.
e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979.
Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui precedente comma.
Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma, l'istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi degli enti, fondi e casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.
Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quota fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi a bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n.
60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale intestato "Cassa depositi prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale legge n. 457 del 1978.
Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitari locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "la norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione nei limiti previsti dal comma 2-bis, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia".