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DECRETO-LEGGE 12 novembre 1979, n. 574

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e disposizioni sui consumi energetici.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/1980)
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Testo in vigore dal: 15-11-1979
al: 13-1-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Visto   il   decreto-legge  14  settembre  1979,  n.  438,  recante
disposizioni per il contenimento dei consumi energetici;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
modificazioni    dell'imposizione    fiscale   su   taluni   prodotti
petroliferi,  nonche' di dettare disposizioni per il contenimento dei
consumi  energetici,  contestualmente  regolando  gli  effetti  della
previgente disciplina;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con  i  Ministri  delle  finanze,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:
    benzine  speciali  diverse  dall'acqua  ragia minerale, benzina e
petrolio  diverso  da  quello  lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per
quintale;
    oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;
    oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;
    oli  lubrificanti  diversi  da  quelli bianchi, da L. 15.000 a L.
18.000 per quintale;
    estratti  aromatici  e  prodotti  di  composizione  simile, da L.
15.000 a L. 18.000 per quintale.
  L'aliquota   ridotta   dell'imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, e'
sospesa  con  effetto  dal  1  gennaio  1980. Dalla data da cui hanno
effetto  le disposizioni del presente decreto non possono essere piu'
venduti buoni benzina per turisti.
  L'aliquota   ridotta   dell'imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera F),
punto  2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
modificata,  da  ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287,
convertito  nella  legge 1 agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da
usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e
per gli altri usi previsti, e' soppressa.
  Per  gli  usi  indicati  nella  predetta  lettera  F), punto 2), si
applica  l'aliquota  prevista  dal  precedente  punto 1) della stessa
lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.
  L'aliquota   ridotta   di   imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera G),
punto  1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
per  gli  oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al
consumo  per  le  prove  sperimentali  e per il collaudo di motori di
autoveicoli,  di  aviazione  e  marini,  nonche' per la revisione dei
motori di aviazione, e' soppressa.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto  1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
modificata,  da  ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito,  con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786,
per    il    prodotto    denominato    jet    fuel   JP/4   destinato
all'Amministrazione  della difesa, e' aumentata da lire 4.121,20 a L.
4.732  per  quintale,  relativamente  al  quantitativo  eccedente  il
contingente  annuo  di  tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta
l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  Sovrimposta di
confine  sui  gas  di  petrolio liquefatti per autotrazione e per uso
combustione  sono  aumentate rispettivamente da L. 35.126 a L. 37.640
per quintale, e da L. 2.000 a L. 2.450 per quintale.