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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 850

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del "Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali".

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-1-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali" è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico


L'ente pubblico "Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali" è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 aprile 1978

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COLOMBO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978

Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 35