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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504

Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2010)
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Testo in vigore dal: 17-9-1978
al: 13-7-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle
convenzioni  in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato,
adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione
istitutiva  di  un  Fondo  internazionale  di indennizzo dei relativi
danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;
  Ritenuto  che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo e'
autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione
degli  obblighi  derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire
l'adozione  delle  misure  connesse  occorrenti per il raggiungimento
delle finalita' indicate negli atti medesimi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro, dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita' e della marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai sensi del presente decreto:
    con  l'espressione  "convenzione sull'intervento in alto mare" si
intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in
caso  di  sinistri  che  causino  o  possano  causare inquinamento da
idrocarburi,  con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969,
ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
    con  l'espressione  "Convenzione sulla responsabilita' civile" si
intende  la  convenzione  internazionale sulla responsabilita' civile
per  i  danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato,
adottata  a  Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6
aprile 1977, n. 185;
    con  l'espressione  "Convenzione  sul  Fondo per l'indennizzo" si
intende  la  convenzione  internazionale  per  l'indennizzo dei danni
derivanti  da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18
dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
    con   l'espressione  "certificato  assicurativo"  si  intende  il
certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla
responsabilita' civile;
    con  l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia
prevista   dall'art.   VII,   par.   1,   della   convenzione   sulla
responsabilita' civile;
    con  il  termine  "Fondo"  si  intende  il fondo istituito con la
convenzione sul Fondo per l'indennizzo.