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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 251

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-6-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Istituto nazionale di biologia della selvaggina" è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste. Decreta:

Articolo unico



L'ente pubblico "Istituto nazionale di biologia della selvaggina" è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978

Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 3