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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 236

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente autonomo per il monte di Portofino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-6-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Ente autonomo per il monte di Portofino" non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3, ed in particolare relativamente al criterio di cui al punto n. 4, quarto comma, dello stesso articolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta:

Articolo unico


L'Ente autonomo per il monte di Portofino è soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvederà il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 117, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 aprile 1978

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978

Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 17