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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 204

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2004)
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Testo in vigore dal: 25-5-1978
al: 28-1-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Viste  le  norme  predisposte dalla commissione paritetica prevista
dall'art. 43 dello statuto della regione autonoma siciliana;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  2  del  decreto  legislativo  6  maggio  1948,  n.  654, e'
sostituito dal seguente:
  "Il  consiglio  di  giustizia  amministrativa  e'  presieduto da un
presidente  di  sezione  del  Consiglio  di  Stato.  Al  consiglio e'
assegnato  con  funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
  Ne sono membri in sede consultiva:
    a)  due  magistrati  del  Consiglio  di Stato con la qualifica di
consigliere;
    b) un prefetto della Repubblica;
    c) quattro esperti dei problemi della regione.
  Per  ciascuno  dei membri del consiglio di giustizia amministrativa
in  sede  consultiva  previsti  nelle  precedenti  lettere b) e c) e'
nominato un supplente.
  Ne sono membri in sede giurisdizionale:
    a)  quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di
consigliere,  compresi  i  due  indicati nella lettera a) del secondo
comma;
    b)  quattro  giuristi  scelti  fra  i professori di diritto delle
universita'   o   avvocati   abilitati  al  patrocinio  innanzi  alle
giurisdizioni superiori.
  Ai   membri  di  cui  alla  lettera  b)  del  precedente  comma  e'
interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione
innanzi alle giurisdizioni amministrative.
  Il   collegio   giudicante  e'  composto  dal  presidente,  da  due
consiglieri  di  Stato  e da due dei membri indicati nella lettera b)
del quarto comma.
  In  sede  consultiva  ed  in  sede  giurisdizionale  il  presidente
titolare  o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento,
e'  sostituito  dal  consigliere  di  Stato piu' anziano assegnato al
collegio.
  I  presidenti  di  sezione ed i consiglieri di Stato sono designati
dal  presidente  del  Consiglio  di  Stato;  il  prefetto  ed  il suo
supplente  sono  designati  dal  Ministro  dell'interno;  gli esperti
indicati  nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti,
nonche'  i  giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono
designati dalla giunta regionale".