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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 201

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente giuliano autonomo di Sardegna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Ente giuliano autonomo di Sardegna" non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico



L'ente pubblico "Ente giuliano autonomo di Sardegna" è soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 aprile 1978

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1978

Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 23