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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 668

Conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente per le scuole materne della Sardegna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-9-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Ente per le scuole materne della Sardegna" è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


L'Ente per le scuole materne della Sardegna è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 22