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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 434

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale serico.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-8-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Ente nazionale serico" non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Articolo unico


L'Ente nazionale serico è soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 3