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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 290

Norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel settore delle carni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 01 agosto 1977, n. 499 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1977)
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Testo in vigore dal: 14-6-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
per  assicurare  in tempi brevi e nei momenti piu' idonei i necessari
interventi   sul   mercato  delle  carni  per  garantirne  un  giusto
equilibrio   nell'interesse   dei   produttori   e  dei  consumatori,
utilizzando  i  servizi  degli  stessi  produttori attraverso le loro
organizzazioni e strutture associative;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  gli  interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per
gli  interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' autorizzata, in deroga
agli  articoli  10  e  12  della  legge  13  maggio  1966, n. 303, ad
avvalersi,  previa  stipulazione,  a  trattativa privata, di apposite
convenzioni,  di  organismi  riconosciuti, ad ampia base associativa,
dei produttori del settore zootecnico.