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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 235

((Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.))

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 25-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per il lavoro e la  previdenza  sociale,  per
l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  ((1. Fermo restando quanto disposto dagli  articoli  01,  comma  3,
lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche'  dall'articolo
14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle
province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di
gestione    dei    servizi    pubblici     locali     a     carattere
economicoimprenditoriale, ivi comprese le societa' di capitali, hanno
facolta', nei limiti di quanto previsto nel  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79: 
    a)  di  esercitare  le  attivita'  elettriche  come   individuate
dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962,  n.  1643,
nonche'   le   ulteriori   attivita'   elettriche,    ivi    comprese
l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica; 
    b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni  di
energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le  loro
societa', gli enti e le  societa'  di  cui  all'articolo  10,  l'Enel
S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e  8  dell'articolo  4  della
predetta legge n. 1643 del  1962  limitatamente,  per  questi  ultimi
soggetti,  a  quelli  aventi  impianti  di  produzione  ubicati   nel
territorio provinciale, nonche' le societa', i consorzi  e  le  altre
forme associative gia' costituiti dai  predetti  enti  o  dalle  loro
societa', anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti  locali,  loro  imprese  o
societa', aventi sede fuori del territorio provinciale. 
  2. Fermo restando quanto  disposto  dagli  articoli  01,  comma  3,
lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche'  dall'articolo
14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei
limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
79,  di  esercitare  le  attivita'   di   produzione,   importazione,
esportazione, trasmissione,  trasformazione,  distribuzione,  nonche'
acquisto  e  vendita  dell'energia  elettrica  da   qualsiasi   fonte
prodotta. 
  3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni  e  le
unioni di comuni, loro consorzi o altre  forme  associative  previste
dall'ordinamento degli enti locali, ivi  compresi  gli  enti  di  cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
1974, n. 279 e loro consorzi, nonche' le loro imprese.  Per  societa'
degli enti locali e per societa' di cui all'articolo 10 ai  fini  del
presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli
enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le societa'  da  essi
controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.))