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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1976, n. 932

Norme di esecuzione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, concernente l'indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero.

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vigente al 05/09/2026
Testo in vigore dal:  6-2-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri, che prevede la concessione di un indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Beneficiari


L'indennizzo per danni subiti dal personale in connessione con il fatto di prestare servizio all'estero spetta:
a) al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;
b) alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica o di capo di ufficio consolare di 1ª o di 2ª categoria;
c) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
d) al personale di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;
e) al personale di cui alla lettera a) dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;
f) al personale civile e militare per cui sia prevista l'applicazione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.