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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. 921

Modificazione all'art. 55 del regolamento di esecuzione del titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, in materia di biglietti postali.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-2-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e successive modificazioni;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Considerata l'opportunità di modificare la disciplina concernente i biglietti postali contenuta nell'art. 55 del citato regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Articolo unico


L'art. 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Lo Stato può mettere in vendita biglietti postali, costituiti da un foglietto piegabile i cui lati possono essere incollati, con impresso il valore della francatura;
essi sono trattati come lettere a tutti gli effetti, tranne a quelli tariffari.
I biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano, per effetto di fogli o di altri oggetti inclusivi, il peso del primo porto della lettera, devono essere affrancati per intero secondo la tariffa vigente per le lettere.
I biglietti postali possono essere spediti anche all'estero, ma in tal caso devono essere affrancati come lettere".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1977

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 4