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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1976, n. 503

Norme di attuazione dell'art. 99 del codice postale e delle telecomunicazioni.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  1-8-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Riconosciuta l'opportunità di disciplinare i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie previste dall'art. 99 del predetto testo unico;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Gli utenti che spediscono, nel servizio postale interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dal codice postale debbono chiedere l'autorizzazione alla direzione compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale.
A coloro che comprovino di aver spedito, nei dodici mesi precedenti, almeno cinquantamila o centomila o duecentomila pacchi ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi, è accordata, per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive tariffe normali nelle misure stabilite con decreto ministeriale.
La riduzione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed è accordata anno per anno.
Le riduzioni non si applicano sulle tasse o sopratasse stabilite per i servizi accessori, né possono essere cumulate con altre riduzioni comunque concesse.
Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi i pacchetti postali, i campioni di merci, le incisioni o registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo, purché non realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie, devono essere di peso non inferiore ai 500 grammi ed essere spediti in raccomandazione.