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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1975, n. 1039

Soppressione dei posti di ruolo di professore e assistente istituiti con la convenzione 23 aprile 1959, stipulata tra la regione Sicilia e l'Università di Palermo.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-11-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge. 2 gennaio 1936, n. 73;
Vista la convenzione in data 23 aprile 1959 stipulata tra l'Università di Palermo e la regione siciliana per il funzionamento di sette posti di professore di ruolo e di sette posti di assistente di ruolo per l'istituzione della facoltà di magistero dell'Università di Palermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, che, approvando e rendendo esecutiva detta convenzione, istituisce la facoltà di magistero e ne dispone l'inclusione tra le facoltà dell'Università di Palermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1960, n. 1569, che, sulla base dell'inclusione della facoltà di magistero tra le facoltà dell'Università di Palermo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, approva il nuovo statuto dell'Università stessa;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372; 9 maggio 1968, n. 704; 31 ottobre 1969, n. 1095; 22 dicembre 1970, n. 1405; 15 febbraio 1972, n. 145, con i quali sono stati complessivamente assegnati cinque posti di professore di ruolo statale per la facoltà di magistero dell'Università di Palermo;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932; 31 ottobre 1963, n. 2037; 21 dicembre 1964, n. 1547; 15 dicembre 1965, n. 1495; 1 aprile 1967, n. 343; 18 luglio 1967, n. 761; 9 ottobre 1967, n. 1071; 30 novembre 1967, n. 1348; 12 febbraio 1968, numeri 146 e 344; 4 giugno 1968, n. 812; 16 dicembre 1968, n. 1382; 5 febbraio 1970, n. 135; 10 febbraio 1971, n. 100, concernenti l'assegnazione di complessivi ventisei posti di assistente di ruolo statale per la facoltà di magistero dell'Università di Palermo;
Vista la legge della regione siciliana in data 4 giugno 1970, n. 5, con particolare riferimento all'art. 3, che sopprime il finanziamento dei posti istituiti con la sopracitata convenzione;
Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1974 (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 372) e 7 agosto 1974 (registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 15, foglio n. 229) con i quali sono stati complessivamente assegnati diciotto posti di professore di ruolo statale alla facoltà di magistero dell'Università di Palermo, di cui sette in sostituzione dei posti convenzionati con la regione siciliana, come da ministeriale 16 marzo 1974, n. 1213;
Considerato che nella facoltà di magistero dell'Università di Palermo presta, altresì, servizio personale statale non docente di ruolo organicamente assegnato all'Università di Palermo;
Considerato che il personale non docente non di ruolo, comunque in servizio presso detta facoltà di magistero, ha avuto titolo all'inquadramento nei ruoli statali previsto dalle leggi 3 novembre 1961, n. 1255 e 28 ottobre 1970, n. 775;
Considerato che con la disdetta della convenzione derivante dalla legge della regione siciliana 4 giugno 1970, n. 5, è venuto a mancare il solo finanziamento dei posti di professore e di assistente istituiti con la convenzione stessa, mentre l'onere relativo al funzionamento della facoltà di magistero dell'Università di Palermo, in quanto facoltà statale è già a carico dello Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La disdetta della convenzione in data 23 aprile 1959, stipulata tra la regione siciliana e l'Università di Palermo, derivante dalla legge della regione siciliana 4 giugno 1970, n. 5, ha effetto soltanto sulla soppressione dei posti di ruolo di professore e di assistente istituiti con la convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1975

LEONE MALFATTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 63